Il valore della lite nella definizione della Legge di Bilancio 2023 è al netto

Euroconference NEWS ECONOMIA

Sulla falsariga dell’articolo 6 D.L. 119/2018, convertito, con modifiche, dalla L. 136/2018, il Legislatore della Legge di bilancio 2023 – dell’articolo 1, commi da 186 a 205, L. 197/2022 – ha previsto che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data del 1° gennaio 2023, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo percentuale ancorato al valore della controversia e diversificato in relazione allo stato del giudizio: 100% , qualora, alla data del 1° gennaio 2023, il ricorso in primo grado sia stato notificato all’Agenzia delle entrate, ma non ancora depositato in Corte di giustizia tributaria provinciale; , qualora, alla data del 1° gennaio 2023, il ricorso in primo grado sia stato notificato all’Agenzia delle entrate, ma non ancora depositato in Corte di giustizia tributaria provinciale; 90% , in caso di ricorso pendente in primo grado, per il quale il contribuente si sia costituito in giudizio alla data del 1° gennaio 2023, ma non abbia ancora ottenuto, alla stessa data, una decisione giurisdizionale non cautelare; , in caso di ricorso pendente in primo grado, per il quale il contribuente si sia costituito in giudizio alla data del 1° gennaio 2023, ma non abbia ancora ottenuto, alla stessa data, una decisione giurisdizionale non cautelare; 40% , nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente nella pronuncia di primo grado; , nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente nella pronuncia di primo grado; 15% , nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente nella pronuncia di secondo grado; , nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente nella pronuncia di secondo grado; 5%, nel caso in cui la controversia sia pendente innanzi alla Corte di cassazione e l’Agenzia delle entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. (Euroconference NEWS)

Su altri giornali

Le istruzioni per i contribuenti che vogliono beneficiare della tregua fiscale 2023 arrivano con una circolare dell'Agenzia delle Entrate. (Lega Nerd)

Con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2023 lo sconto applicabile solo a precise condizioni. Possibile chiudere le controversie tenendo conto sia dello stato del ricorso che della parte che soccombe (Quotidiano di Sicilia)

Regolarizzazione delle irregolarità formali La circolare n. 2/2023 del 27 gennaio 2023 dell’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per beneficiare della tregua fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2023. (La Legge per Tutti)

La tardiva od omessa comunicazione all’Enea dei dati sugli interventi di riqualificazione energetica non rientra tra le ipotesi di violazioni formali regolarizzabili, in quanto si tratta di uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per quei lavori; le relative infrazioni hanno come effetto non l’irrogazione di una sanzione, ma il mancato accesso a un regime agevolato e possono essere sanate con lo strumento della remissione in bonis. (FiscoOggi)

non è ammessa alcuna modifica della durata del piano lungo la durata dei pagamenti in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, ovvero (Fiscal Focus)

L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove delucidazioni su alcuni argomenti rimasti irrisolti:. -La definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. (BlowingPost)