SuperSismabonus: come calcolare il SAL per la cessione del credito?

Rinnovabili ECONOMIA

Ma i dubbi nascono sulla cessione del credito per ciascuno stato avanzamento lavori (SAL) ed in particolare proprio sul calcolo della percentuale del 30% stabilita dall’Art.121 del Decreto Rilancio.

Leggi anche Agenzia delle Entrate: aggiornato software per cessione credito e sconto in fattura. “L’opzione [cessione del credito] può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori […]. (Rinnovabili)

Su altri giornali

Lo stato di avanzamento lavori pari al 30% dell’intervento complessivo, ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito superbonus 110, deve essere verificato separatamente per ciascuno dei due lavori trainanti ammessi al Superbonus. (Lavoro e Diritti)

sconto in fattura o cessione del credito corrispondente al Superbonus) - previste dall’articolo 121 del Decreto Rilancio – sono state modificate dalla legge di bilancio 2021. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. (Gazzetta del Sud)

Superbonus e sismabonus 110, lo stato di avanzamento dei lavori va verificato separatamente. Il superbonus 110 per cento e il sismabonus con maxi detrazione prevista dal decreto Rilancio sono oggetto della risposta all’interpello numero 53 del 27 gennaio 2022. (Informazione Fiscale)

Ma in mezzo a tanta confusione arriva un po’ di chiarezza in merito al calcolo SAL. Arrivano finalmente i chiarimenti del Fisco in merito a come calcolare il SAL del 30%. (iLoveTrading)

Difatti, è confermato quanto da noi preannunciato nell’articolo superbonus 110: quali lavori devono essere terminati entro giugno 2022 Difatti, si tratta di una proroga di 6 mesi ossia dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. (InvestireOggi.it)

Pertanto, qualora l’apposizione del visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione, è necessario che le spese concernenti l’apposizione del visto relativo al superbonus siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime spese sono detraibili Pertanto, nel caso in cui il contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenti direttamente la dichiarazione non dovrà richiedere il visto di conformità. (Ipsoa)