Lo smart working degli italiani all’estero è tassato due volte

PMI.it ECONOMIA

Residenza fiscale: come evitare la doppia imposizione 21 Luglio 2021 Nel modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni, il luogo di prestazione è quello dove il lavoratore è fisicamente presente quando svolge l’attività lavorativa.

Nel caso in esame, ci si può riferire alla convenzione siglata con il Lussemburgo.

La conseguente doppia imposizione può risolta con il riconoscimento di un credito d’imposta riconosciuto da parte del Lussemburgo, che è lo Stato di residenza del dipendente. (PMI.it)

Se ne è parlato anche su altre testate

L’Agenzia, nel formulare la risposta, parte dalla considerazione che, nel caso delle prestazioni svolte in smart working, il luogo di svolgimento della prestazione è identificato in quello in cui il lavoratore è fisicamente presente: nel caso di specie, quindi, l’attività lavorativa si deve considerare svolta in Italia (Euroconference NEWS)

Smart working, per i lavoratori esteri in Italia conta il luogo della prestazione. Nel caso di smart working svolto in Italia da una lavoratrice dipendente di una società lussemburgese, in quale stato si dovrà pagare le tasse? In tal caso le somme risulteranno imponibili nell’altro Stato. (Informazione Fiscale)

Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. (Ipsoa)