Sospensione mutui prima casa per coronavirus: novità e modulo

Notizie Ora ECONOMIA

Che ha visto l’inserimento della sospensione dei mutui prima casa nel Fondo di Solidarietà, meglio conosciuto come il Fondo Gasparrini.

Roberto Gualtieri ministro dell’Economia e delle finanze, ha convalidato il decreto attraverso il quale vengono inseriti nel fondo i mutui stipulati in seguito all’acquisto della prima casa.

Il modulo di sospensione del mutuo in pdf. Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube

I mutui sottoscritti per la prima casa potranno essere sospesi grazie al Fondo di Solidarietà. (Notizie Ora)

Ne parlano anche altre fonti

Il modulo per fare la richiesta di sospensione del mutuo è appena stato messo a disposizione sul sito del Dipartimento del Tesoro del ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Abi e di Consap, ma puoi scaricarlo anche qui. (La Legge per Tutti)

Foto Adnkronos. Il ministro Gualtieri ha firmato il decreto per l'estensione dell'operatività del Fondo Solidarietà per i mutui sulla prima casa. ''A seguito della firma del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà (il cd fondo Gasparrini) per i mutui per l'acquisto della prima casa. (Adnkronos)

È online da questa mattina, lunedì 30 marzo, il modulo per richiedere la sospensione delle rate dei mutui prima casa come previsto dal dl 18/2020. I moduli Consap per richiedere la sospensione dei mutui li trovi qui. (Bitecoin)

Fotogramma. Moratoria su mutui e potenziamento al Fondo Pmi. partite Iva anche se non iscritti al registro delle imprese) con accesso senza bisogno di alcuna valutazione da parte del Fondo, che si affianca alle garanzie all’80% già attive sul micro-credito e sui finanziamenti fino a 25.000 euro (cosiddetto importo ridotto). (Adnkronos)

Potrà ottenere la moratoria chi ha subito una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi o una riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente a una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo. (la Repubblica)

Lo stop durerà: fino a 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi; 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi; 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi. (La Lazio Siamo Noi)