Agevolazioni sanificazione ed adeguamento ambienti di lavoro: ecco la circolare Ade

Informazione Fiscale ECONOMIA

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione: la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La Comunicazione potrà essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili.

Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: le opzioni di utilizzo. (Informazione Fiscale)

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Contestualmente – con la Circolare 10 luglio 2020, n. 125 del medesimo decreto), tale comunicazione potrà invece essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020. (MySolution)

I destinatari sono tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore; sono inclusi i soggetti in regime di vantaggio, in regime forfetario gli imprenditori e le imprese agricole, che svolgono una delle attività elencate nella tabella della circolare AE n. (Commercialista Telematico)

20/E del 10 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo sui crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione previsti dagli articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. (Diritto Bancario)

I beneficiari. Vasta la platea dei beneficiari dei crediti d’imposta per adeguamento Covid e sanificazione. Tra gli altri chiarimenti, vengono inoltre fornite istruzioni sulle modalità, termini e opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta. (lentepubblica.it)

Il credito sanificazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite modello F24. Bonus potrebbe essere inferiore. (Investire Oggi)

Per il Terzo settore, l’Agenzia delle Entrate ritiene che sia applicabile il bonus anche se non si esercita, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa. (PMI.it)