Forfettari, quando scatta l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi

QuiFinanza ECONOMIA

L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi scatta dal 1° gennaio 2020 anche per i forfettari.

Sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi le operazioni indicate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019.

Per l’invio telematico dei corrispettivi, i contribuenti dovranno andare sul portale web dell’Agenzia delle Entrate alla sezione “Fatture e Corrispettivi” e selezionare “documento commerciale online“. (QuiFinanza)

Se ne è parlato anche su altri giornali

In tema di certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi, per rendicontare alle agenzie di viaggio i servizi resi al fine del pagamento del corrispettivo possibile utilizzare una fattura pro-forma o altro documento similare, compreso il documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”. (Parlamento, Gazzetta Ufficiale, Agenzia Governative, Giurisprudenza in materia tributaria, autori)

L’Amministrazione finanziaria ha disposto per gli obbligati, un credito d’imposta di 250euro in caso di acquisto di un registratore di cassa telematico e di 50euro per l’adattamento di un registratore di cassa se già posseduto. (Cia Toscana)

In altre parole, l’Ade ha da poco messo a disposizione, di tutti i contribuenti, una procedura telematica (senza necessità di un registratore di cassa telematico) che consente la predisposizione dei corrispettivi elettronici. (Investire Oggi)

Quindi, bisogna capire se la norma si applica anche ai servizi equiparati a quello di Poste Italiane. Il riferimento normativo, per le operazioni esonerate, è il decreto ministeriale dell’Economia dello scorso 10 maggio. (PMI.it)

In tale evenienza, come già chiarito in altre occasioni (cfr. (Parlamento, Gazzetta Ufficiale, Agenzia Governative, Giurisprudenza in materia tributaria, autori)

risposta ad interpello n. 419 pubblicata il 23 ottobre 2019), confluendo tale dato tra i corrispettivi inviati all’Agenzia, e stante la rilevanza ai fini IVA dei corrispettivi relativi ai servizi solo al momento del loro incasso o, se antecedente, della loro fatturazione, tale principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente . (Parlamento, Gazzetta Ufficiale, Agenzia Governative, Giurisprudenza in materia tributaria, autori)