Versamenti rateizzati dopo il decreto Rilancio: chiarimenti dal Fisco

Commercialista Telematico ECONOMIA

Versamenti rateizzati da avvisi bonari: la rimessione in termini vale anche per la rata precedente. La rimessione in termini, disposta dall’art.

La conferma arriva dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 259 del 11 agosto 2020, all’interpello posto dall’istante che, a seguito di quanto dispone l’art.

19 maggio 2020, n. 34 (c.d.

Decreto Rilancio), ha chiesto di sapere se gli sia consentito effettuare il versamento della rata scaduta il 31 gennaio 2020 entro il più ampio termine del 16 settembre 2020.

15-ter del D. (Commercialista Telematico)

Se ne è parlato anche su altri giornali

L’Agenzia delle Entrate sospende i controlli fiscali su alcuni contribuenti fino a dicembre 2020. Durante il lockdown il Governo ha concesso la sospensione del pagamento di alcune imposte. Almeno fino alla fine del 2020 potranno dirsi al sicuro di accertamenti fiscali quei contribuenti che temono pignoramenti. (Proiezioni di Borsa)

Non è chiaro però se il differimento del termine permetta di evitare la decadenza della rateizzazione e se sia possibile effettuare anche il versamento della rata scaduta il 31 dicembre 2019 entro il 16 settembre 2020. (InvestireOggi.it)

Avvisi di recupero crediti e accertamento con adesione: premessa. A norma dell’art. Pareri contrastanti. (Commercialista Telematico)

La misura del Governo, poi convertita dal Parlamento, ha rinviato al 16 settembre 2020 e senza applicazione di sanzioni e interessi il pagamento degli avvisi bonari, le somme individuate dagli articoli 2, 3 e 3-bis, Dlgs n. (Informazione Fiscale)

Il blocco dei pagamenti avviene nel caso in cui l’azienda ha una o più cartelle esattoriali a debito per un importo di oltre 5mila euro. Per non correre rischi è bene dunque pagare le cartelle esattoriali quando superano questo importo. (Proiezioni di Borsa)

109 del Tuir si fossero in realtà concretizzati nell’anno 2005, e non nell’anno 2006, per cui l’esercizio corretto di competenza per la deducibilità di detti costi era appunto l’anno 2005. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. (Commercialista Telematico)