I chiarimenti attesi in materia di formazione 4.0

Euroconference NEWS ECONOMIA

In sintesi, se i chiarimenti resi dal Mise troveranno conferma in un prossimo testo normativo (presumibilmente nel nuovo “Decreto Ristori”), il credito d’imposta formazione 4.0 maturato nel 2020 andrà quantificato con le medesime regole del 2019, premiando le spese del personale dipendente impegnato in formazione in veste di discente e docente o tutor interno

In materia di credito d’imposta formazione 4.0 il tenore letterale della Legge non dà adito a dubbi sulla decorrenza delle modifiche apportate con la proroga al biennio 2021-2022. (Euroconference NEWS)

Ne parlano anche altre testate

Tale credito d’imposta non può essere venduto separatamente in quanto non costituisce un asset autonomo. Pertanto, la fusione aziendale può essere utilizzata per la chiusura di una società, anche semplicemente in alternativa alla liquidazione, ed è un’opzione legittimamente a disposizione del contribuente (InvestireOggi.it)

La risoluzione 13/E dell’agenzia delle Entrate istituisce tre codici tributo necessari per fruire in compensazione, tramite F24, degli incentivi volti a favorire gli investimenti in attività di ricerca, sviluppo e innovazione. (Innovation Post)

Secondo decreto. Con il secondo decreto, sostanzialmente, sono riconosciuti i crediti d’imposta teorici a due imprese di produzione cinematografica. In particolare, con i predetti decreti vengono pubblicati gli elenchi dei soggetti e delle opere ammesse ai bonus. (InvestireOggi.it)

Credito di imposta ricerca e sviluppo 2021: ogni novità ha il suo codice tributo. La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto una serie di novità sul credito di imposta ricerca e sviluppo ampliandone i tempi per l’accesso e la misura. (Informazione Fiscale)

Nelle liste allegate ai decreti, sono riportati i riferimenti dei beneficiari, l’opera o struttura oggetto dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta In alcuni casi si comunica un credito d’imposta teorico, in altri quello definitivo. (PMI.it)

La richiesta riguarda, in particolare, la spettanza di tale credito d’imposta per i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, con riferimento ai periodi d’imposta precedenti alla modifica introdotta dall’articolo 10, comma 1, della Legge europea per il 2017 (Legge 20 novembre 2017, n. (Ipsoa)