COVID-19: da domani richiedibili i contributi e fondo perduto per discoteche e palestre

Euroconference LAVORO ECONOMIA

Le domande potranno essere presentate all’Agenzia delle entrate in via telematica dal 2 dicembre fino al 21 dicembre 2021.

Le tipologie di contributo sono 2:. – fino a 25.000 euro, per discoteche, sale da ballo e simili che risultavano chiuse al 23 luglio 2021;. – fino a 12.000 euro, per tutte le attività operative in diversi settori (dallo svago al benessere, dallo sport all’intrattenimento) rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021. (Euroconference LAVORO)

Ne parlano anche altre fonti

Ove spettante, l’importo del contributo non può in ogni caso superare i 150.000 euro. Calcolo del contributo prerequativo. Il calcolo si effettua applicando cinque diverse percentuali a seconda dei ricavi. (idealista.it/news)

E anche per il settore del turismo è importante continuare a tutelare la salute dei clienti e lavoratori. Il contributo salute e sicurezza aziendale (Sardegna Reporter)

Fondo perduto perequativo, domanda entro la scadenza del 28 dicembre: si avvia la macchina organizzativa per l'erogazione del saldo dei ristori Covid alle partite IVA. Fondo perduto perequativo, domanda al via: imprese e professionisti che presentano i requisiti richiesti, primo fra tutti un calo del risultato economico d’esercizio pari al 30 per cento, hanno tempo fino alla scadenza del 28 dicembre 2021. (Informazione Fiscale)

Fondo perduto attività chiuse, modello e istruzioni: domande dal 2 al 21 dicembre 2021. Fondo perduto attività chiuse, modello e istruzioni per la presentazione delle domande sono online. (Informazione Fiscale)

Ristori, via libera al fondo perduto perequativo. . . . . . . Via libera alla fruizione del contributo a fondo perduto perequativo, introdotto dal decreto Sostegni Bis (dl 73/2021) e a cui possono accedere anche le agenzie di viaggi. (L'Agenzia di Viaggi)

Non spetta alcun contributo se l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. (Ipsoa)