Visto di conformità “ora per allora” e crediti per bonus edilizi: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

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Nel novembre 2021, il decreto "Antifrode" (decreto-legge n. 157 dell'11 novembre 2021) ha stabilito che, per avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito, i beneficiari dei bonus edilizi acquisiscono l'asseverazione di un tecnico sulla congruità delle spese e il visto di conformità "ordinario". Il visto di conformità ordinario attesta, in base alla documentazione prodotta dal contribuente, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. (Condominio Web)

La notizia riportata su altri giornali

Per la corretta attivazione del bonus edilizio resta invece l’obbligo per l’incaricato di effettuare la comunicazione alle Entrate entro la data di rilascio del visto indicando gli elementi essenziali dell’opzione scelta come la cessione del credito o lo sconto in fattura (Sky Tg24 )

Diversamente da quello “ordinario”, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate il visto di conformità “ora per allora”, posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni – prime cessioni del credito o sconti in fattura – relative ai bonus edilizi. (Qualenergia.it)

(Rinnovabili.it) – L’Agenzia delle Entrate ci regala una nuova Faq a tema Superbonus. Strumento indispensabile per prevenire le frodi e limitare la responsabilità solidale legata alla cessione dei crediti, il visto di conformità non sempre è obbligatorio. (Rinnovabili)

Superbonus, Cessione Credito: visto conformità “ora per allora”, tutti i chiarimenti In particolare si chiedono qui maggiori chiarimenti per quanto riguarda il visto di conformità “ora per allora”, da presentare nei casi in cui le opzioni alternative alla detrazione siano state esercitate prima che il visto diventasse obbligatorio per tutti i bonus che concedono la scelta delle opzioni. (Edilizia.com)

Il visto di conformità “ora per allora”, rilasciato in relazione a crediti da bonus edilizi sorti prima della sua cogenza e finalizzato a circoscrivere la responsabilità solidale del cessionario ai casi di dolo e colpa grave (art. (Italia Oggi)

Il visto di conformità “ora per allora” non deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate ma va conservato per eventuali controlli, essendo finalizzato a limitare la responsabilità del cessionario. Lo precisa l’Amministrazione finanziaria in una nuova faq pubblicata il 6 giugno 2023. (PMI.it)