I chiarimenti delle Entrate sui crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica

Euroconference NEWS ECONOMIA

I crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica sono utilizzabili:. esclusivamente in compensazione in modello F24, ai sensi dell’ articolo 17 D.Lgs.

La circolare 13/E/2022 dell’Agenza delle entrate, pubblicata il 13 maggio scorso, contiene chiarimenti in materia di crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica nei primi due trimestri del 2022.

4/2022 ;. , ai sensi dell’ ; il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al secondo trimestre 2022 , ai sensi dell’ articolo 4 D. (Euroconference NEWS)

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Per restare al passo con i tempi, specialmente in questi anni di rivoluzione tecnologica, le imprese hanno necessità di investire. La più importante è certamente il credito d’imposta 4.0, voluto dal ministero dello Sviluppo economico per supportare chi investe in beni strumentali innovativi, materiali e immateriali, necessari per una trasformazione in termini tecnologici e digitali (da qui, appunto, l’utilizzo della sigla 4.0) dei processi produttivi. (Scenarieconomici)

Successivamente l'articolo 1, comma 1056, della legge n. 178 del 27 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021) ha innovato la predetta disciplina. La normativa pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli. (Ipsoa)

A chiarirlo è la risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate n. 270 del 18 maggio 2022, in cui l'amministrazione finanziaria è intervenuta in tema di annotazioni per i verbali relativi al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. (Italia Oggi)

Attenzione Solo per gli investimenti effettuati in beni immateriali Industria 4.0 tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che il credito sia stato prenotato entro il 31 dicembre 2022) il credito d’imposta spetta nella misura del 50%, nel limite di spesa di € 1 milione). (Ipsoa)

termine lungo.Si tratta del versamento entro la fine del 2025 di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nonché, entro lo stesso termine, dell’accetazione dell’ordine da parte del venditore. (Fiscal Focus)

In tal senso si è espressa la prassi erariale con la citata circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 ha chiarito che il momento di effettuazione degli investimenti va individuato secondo le regole fissate dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. (Fiscal Focus)