Green Pass, Cnpr Forum: Credito d'imposta alle imprese per obbligo certificazione verde

ilmessaggero.it ECONOMIA

"I tempi con cui sono stati approvati i decreti legge sul Green Pass – ha detto Balletta – rappresentano un grosso ostacolo ad un'applicazione lineare e tempestiva della norma.

A giorni sarà in discussione in Parlamento il Decreto Fiscale e lì, sicuramente, ci sarà la possibilità di intervenire prevedendo un credito d'imposta 'ad hoc' alle imprese che hanno avuto nuovi costi per adeguarsi all'obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro". (ilmessaggero.it)

Se ne è parlato anche su altre testate

Non c’erano dubbi né sulla tipologia di immobile agevolata (la stessa che ha diritto all’imposta di registro al 2% o all’Iva al 4% negli acquisti per così dire ordinari), né sul reddito massimo: l’Isee non può superare i 40mila euro. (Corriere della Sera)

Beni strumentali 4.0, il credito d’imposta spetta anche per il comodato d’uso. I beni strumentali 4.0 sono l’oggetto della risposta all’interpello numero 718 del 15 ottobre 2021. Beni strumentali 4.0, i requisiti richiesti per ottenere il credito d’imposta. (Informazione Fiscale)

(LaPresse) – Con l’anno nuovo, proseguendo con la campagna vaccinale, “si potrà pensare a una riduzione dell’applicazione del green pass”. Dobbiamo convincere ancora gli indecisi” (LaPresse)

9/E del 23 luglio 2021 è stato confermato che, anche relativamente al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, i beneficiari dell'agevolazione sono i proprietari e i locatari finanziari; per questi ultimi, il parametro di commisurazione del credito d'imposta spettante è rappresentato dal "costo per l'acquisto del bene" sostenuto dal locatore. (Ipsoa)

Con legge di bilancio 2020, all'articolo 1, commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi, in luogo della maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile. (Ipsoa)

L'eccedenza non trasferita, in quanto non trova capienza a livello di gruppo, risulterà riportabile nei periodi d'imposta successivi dalle singole società che compongono il consolidato fiscale, e potrà essere trasferita nuovamente nei periodi d'imposta successivi alla fiscal unit. (Ipsoa)