Comunicazioni per opzioni dei bonus edilizi, aggiornato il software di trasmissione

Investire Oggi ECONOMIA

A seguito di alcuni nuovi chiarimenti in merito alla comunicazione dell’opzione, l’Agenzia delle entrate ha appena aggiornato le procedure telematiche di comunicazione.

Adesso, infatti, l’obbligo di richiedere il visto di conformità è stato esteso a tutti i bonus edilizi.

Bonus Edilizi, arriva il nuovo modello per la comunicazione della scelta dell’opzione cessione o sconto. Soltanto qualche giorno fa, era stato pubblicato il nuovo modello per la comunicazione dell’opzione cessione del credito o sconto in fattura, con le relative istruzioni per la sua compilazione. (Investire Oggi)

Su altre fonti

Ecobonus”), con i relativi allegati, è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa dell’adozione del suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica. Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del presente decreto (ingenio-web.it)

Niente visto di conformità per i Bonus edilizi in caso di fatture già pagate. . Bonus edilizi in quali ipotesi è richiesto il visto di conformità per chi opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. (Lavorincasa.it)

Al riguardo, si precisa che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre. (CASA&CLIMA.com)

Bonus edilizi diversi dal Superbonus e DL Antifrodi: aggiornati i software per le comunicazione delle opzioni. I software delle Entrate sono stati adeguati in base a quanto previsto dalla FAQ pubblicata il 22 novembre 2021, per consentire l’invio delle comunicazioni delle opzioni esercitate entro l’11 novembre 2021, per le quali non è richiesta l’apposizione del visto di conformità. (ingenio-web.it)

E’ questo, in sintesi, il punto di vista di Anfit, l’associazione nazionale per la tutela della finestra Made in Italy. (Guida Finestra)

Lo ha chiarito direttamente il Ministero delle Finanze, includendo implicitamente anche il bonus facciate. 472/1997, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi (ConfineLive)