Bonus sport per le sponsorizzazioni, disponibile il codice tributo per la compensazione con modello F24

Informazione Fiscale ECONOMIA

Bonus sport per le sponsorizzazioni, l'Agenzia delle Entrate approva il codice tributo da inserire nel modello F24 per la fruizione in compensazione del credito d'imposta del 50 per cento sugli investimenti pubblicitari.

I contribuenti che scelgono di beneficiare del credito d’imposta in compensazione dovranno utilizzare il modello F24

Per recuperare le somme deve essere inserito il codice tributo 6954. (Informazione Fiscale)

Ne parlano anche altri giornali

L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (Ipsoa)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 70 del 10 dicembre 2021 con cui ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta ACE. (Ipsoa)

Questo significa la nuova nnovativa 2021 richiama il funzionamento e le regole della vecchia ACE, ma la sua applicazione è stata potenziata ed incrementata rispetto al passato. Per poter utilizzare la deduzione Super ACE sotto forma di credito d’imposta, è necessario presentare l’apposita Comunicazione ACE 2021, da trasmettere alle Entrate utilizzando questo modello (Edilizia.com)

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 69 del 10 dicembre 2021, ha istituito il codice tributo necessario per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del cosiddetto bonus pubblicità per le associazioni sportive. (InvestireOggi.it)

L’articolo 1, comma 241, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta di cui al comma 233 è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25 per cento delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo. (Ipsoa)

178/2020;. “6937”, relativo al credito d’imposta investimenti in beni immateriali “4.0” ex art. 160/2019. “6934”, per il credito d’imposta investimenti beni immateriali “4.0” ex art. (Agenda Digitale)