Condominio mini, 110% esteso Assinews.it

Assinews ECONOMIA

I testi delle risposte su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi. Fonte:

Questa, infatti, è pari al 110% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, al 70% di quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024 e al 65% di quelle sostenute nel 2025».

Quanto ai lavori, ai fini della detrazione non importa quando essi si concludano bensì che siano effettivamente realizzati e completati.

L’amministrazione finanziaria ha inoltre chiarito, come già sottolineato nella circolare n. (Assinews)

Se ne è parlato anche su altre testate

Anche se in linea di principio esente dalle imposte sui redditi, la cooperativa sociale, che riveste contemporaneamente la qualifica di cooperativa di produzione e lavoro e ha assoggettato a tassazione la quota dell’utile destinato a riserva legale, può accedere al Superbonus, in quanto esente solo parzialmente. (Qualenergia.it)

Anche le villette sono a loro volta dotate di un recinto e fornite di accesso autonomo dalla strada condominiale nel giardino privato. Superbonus per villetta nel consorzio, diritto al 110% per installare ex novo un impianto di climatizzazione a pompa di calore? (La Repubblica)

In particolare, mi pare di aver capito leggendo su alcuni siti (e di questo vi chiedo conferma) che secondo la normativa i lavori trainati dovrebbero essere eseguiti nell'arco di tempo tra inizio e fine dei lavori trainanti. (La Repubblica)

Il tema questa volta riguarda interventi effettuati su due unità abitative, costituenti un. “condominio minimo”, che al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione saranno accorpate. (Ediltecnico.it - il quotidiano online per professionisti tecnici)

Pertanto, la società, avendo assoggettato a Ires la quota dell’utile destinato a riserva legale, potrà fruire della maxi-detrazione. 601/1973), che pertanto potrà accedere al Superbonus, nel rispetto delle condizioni previste, con la possibilità di optare per la fruizione. (CASA&CLIMA.com)

Per fruire dell’agevolazione, infatti, continua a valere la regola, secondo la quale conta la situazione esistente all’inizio dei lavori e non alla fine. Dopo il consueto riepilogo della disposizione di riferimento (articolo 119, Dl “Rilancio”) e della connessa prassi (tra le altre, circolari nn. (CASA&CLIMA.com)