Dichiarazione redditi e acconti al 10 dicembre proroga Ristori Quater

The Italian Times ECONOMIA

Il decreto legge in arrivo prorogherà anche il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP, che sarà fissato al 10 dicembre, in modo da concedere "10 giorni in più ai contribuenti e agli intermediari".

Comunicato stampa Mef proroghe Ristori Quater in pdf:

Il termine per il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dagli operatori economici sarà prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020, grazie a una norma che verrà inserita nel decreto legge Ristori Quater. (The Italian Times)

Su altri giornali

La coperta degli 8 miliardi dello scostamento approvato giovedì alle Camere si è rivelata subito tirata per le tante misure sul tavolo. Fisco, acconti Ires, Irpef e Irap: mini rinvio al 10 dicembre. (Il Sole 24 ORE)

Il ristori-quater: proroga del 2° acconto al 10 dicembre. Con il ristori-quater, il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. (InvestireOggi.it)

Per. queste imprese il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui. redditi e dell’IRAP sarà prorogato al 30 aprile 2021. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021. (SiracusaOggi.it)

Il decreto legge in arrivo prorogherà anche il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap, che sarà fissato al 10 dicembre, assicurando in tal modo dieci giorni in più ai contribuenti e agli intermediari. (BergamoNews.it)

Per queste imprese il termine per il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap sarà prorogato al 30 aprile 2021. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021. (Milano Finanza)

Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi già citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta. (Toscana Media News)