Decreto liquidità 8 aprile 2020, n. 23 - disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza: le procedure depositate nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedib

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Risulta indispensabile, per un periodo di tempo limitato sottrarre le imprese ai procedimenti finalizzati all’apertura del fallimento e di procedure anch’esse fondate sullo stato di insolvenza.

15, comma ottavo, del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.

10 del decreto, si apprende che tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (R.D.

In particolare si fa riferimento alle disposizioni attuative della decretazione di urgenza prodotta a partire dal decreto – legge 23 febbraio 2020 n. (Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti)

Ne parlano anche altre fonti

Slitta dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del codice della crisi. Resta comunque ferma, si legge nella relazione tecnica la previsione in tema di informativa ai soci, prevista dal comma 1 dell'art. (Italia Oggi)

Si provvede poi a congelare le istanze di fallimento fino al 30 giugno con l’eccezione di quelle avanzate dal pm, e si interviene su concordati e accordi di ristrutturazione per favorire gli adempimenti. (Il Sole 24 ORE)

Estensione del golden power per proteggere i gioielli del made in Italy da eventuali mire straniere attirate da prezzi di saldo. Per le richieste fino a 5 milioni invece la garanzia sarà al 90%, sempre senza valutazione andamentale. (Tiscali.it)

Questo sistema, precisa il decreto, era stato concepito in un quadro economico stabile in cui non si presuppongono quindi crisi d'impresa generalizzate. Un documento nel quale si sottolinea anche che le ripercussioni economiche e finanziarie si protrarranno "per un periodo temporale piuttosto ampio". (Fanpage.it)

“È un grande successo aver fatto progressi così rapidi in condizioni rese molto difficili dalla crisi coronavirus”, aggiunge Grosser. Anche dopo l’apertura della procedura fallimentare, le operazioni commerciali delle società attualmente aperte – per quanto possibile a causa della situazione attuale – continuano per il momento. (PneusNews.it)