Criteri di accesso ai trattamenti di assegno ordinario Fis e Fondi di solidarietà bilaterali: precisazioni

Euroconference LAVORO ECONOMIA

L’Inps, con messaggio n. 769 del 23 febbraio 2021, ha offerto precisazioni su quanto comunicato con la circolare n.

L’Istituto precisa che tale condizione riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi delle discipline introdotte dai D.L.

Viceversa, per i datori di lavoro che hanno già richiesto l’accesso all’assegno ordinario, ai fini della presentazione delle istanze di cui alla L. (Euroconference LAVORO)

La notizia riportata su altri giornali

Resta, comunque, possibile per i datori di lavoro richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale. Chiarimento dell'INPS sui requisiti per richiedere i trattamenti di integrazione salariale FIS o dei Fondi bilaterali garantiti dalla nuova legge di bilancio 2021, nel messaggio n. (Fiscoetasse)

In pratica, la disciplina straordinaria prevista dal Cura Italia (DL 18/2020) – che permette di ottenere l’assegno ordinario anche per i dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la sospensione riguarda soltanto i casi sopra esposti. (PMI.it)

Viceversa, per i datori di lavoro che hanno già richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi dei decreti Agosto, Ristori e della Legge di bilancio 2021, rimangono valide le indicazioni fornite in precedenza, secondo cui per la valutazione delle richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda (Ipsoa)

Assegno FIS e fondi bilaterali 2021: requisito occupazionale solo in caso di nuova domanda. La necessità di fare chiarezza nasce proprio da quanto indicato nella circolare numero 28 del 2021. (Informazione Fiscale)