Esteso il fondo di solidarietà per chi deve pagare il mutuo della prima casa

Varesenews ECONOMIA

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria.

I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi. (Varesenews)

La notizia riportata su altri giornali

Ricordiamo che lo stop al pagamento delle rate può prolungarsi fino a 18 mesi ed interessa chi ha un mutuo per l’acquisto della prima casa e dimostra di essere in temporanea difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. (La Legge per Tutti)

Modulo sospensione mutuo. Le rate possono essere sospese fino a 18 mesi. La sospensione delle rate è suddivisa in tre parti. Le regole per ottenere la sospensione dei mutui. (News Mondo)

È online da questa mattina, lunedì 30 marzo, il modulo per richiedere la sospensione delle rate dei mutui prima casa come previsto dal dl 18/2020. Tra le principali novità: è possibile addebitare al Fondo il 50 per cento degli interessi connessi al periodo della sospensione; non è più necessaria la presentazione del modello Isee. (Bitecoin)

Il modulo di sospensione del mutuo in pdf. Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube I mutui sottoscritti per la prima casa potranno essere sospesi grazie al Fondo di Solidarietà. (Notizie Ora)

- E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo del Ministero dell'Economia con le regole di accesso al Fondo di solidarietà mutui prima casa. (la Repubblica)

Lo stop durerà: fino a 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi; 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi; 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi. (La Lazio Siamo Noi)