Tutor: multe annullate dal Giudice

Importante ed innovativa sentenza del 16 settembre 2011 del Giudice di Pace di Casarano avv. Franco Giustizieri in materia di competenza territoriale e validità dei verbali elevati mediante rilevazione con tutor.
LECCE, (informazione.it - comunicati stampa - società) Importante ed innovativa sentenza del 16 settembre 2011 del Giudice di Pace di Casarano avv. Franco Giustizieri in materia di competenza territoriale e validità dei verbali elevati mediante rilevazione con tutor. Il giudice ritiene competente il foro di residenza del presunto trasgressore ed annulla il verbale per errore nell’accertamento
Una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Casarano, avv. Franco Giustizieri, fà finalmente luce su una materia che coinvolge migliaia di automobilisti che si sono visti notificare verbali anche a raffica, per la presunta violazione del limite di velocità imposto in determinati tratti di autostrada e rilevati con l’ormai famigerato SICVE (Sistema informativo per il controllo della velocità) o meglio noto come “Safety tutor” o ancora nella forma più breve “tutor” che misura per l’appunto, la velocità media tenuta dall’automobilista, su definite parti di autostrada che spesso coincidono con i territori di più comuni in successione così determinando l’oggettiva difficoltà di individuare quale sia il giudice del luogo della commessa violazione.
Per Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, l’importante decisione che si riporta integralmente per la validità del procedimento logico argomentativo seguito, costituisce un prezioso precedente per quanti vorranno ricorrere a questo tipo di sanzioni amministrative che in effetti non denotano una particolare trasparenza nella loro emissione, tant’è che lo stesso giudice di pace oltre a soffermarsi sui criteri per la determinazione del foro competente territorialmente ritenuto applicabile ossia quello di residenza del trasgressore (o per meglio dire del presunto trasgressore), ha anche annullato le multe cui una signora di Casarano in provincia di Lecce si era opposta su ricorso predisposto dall’avvocato Angela Frascaro per “errore nell’accertamento” per l’impossibilità di applicare il criterio della tolleranza del 5 % stabilito dall’art. 345 comma 3 del Regolamento di Attuazione (D. M. del 29 ottobre 97) del Codice della Strada non essendovi, quindi “certezza dell’esatto superamento della velocità massima consentita”.
Ma venendo alle motivazioni in dettaglio, il giudice pur partendo dall’assunto che in caso di violazioni del codice della Strada l’art. 22 comma 1 della legge 689/81 stabilisce che la competenza per territorio è quella del luogo della commissione della violazione, fa presente che nella fattispecie la “rilevazione con apparecchiatura TUTOR non consente esattamente di conoscere il luogo esatto della violazione (superamento del limite di velocità), quindi va applicato il principio del resto ormai accertato da normativa europea in tutti gli altri campi che la competenza sia del giudice di residenza del trasgressore in quanto in questa sede è avvenuta la notifica del provvedimento da impugnare”.
Inoltre, il giudicante fa presente che in sede di opposizione a sanzione amministrativa al giudice adito spetta la piena cognizione circa la legittimazione e fondatezza della pretesa e deve accogliere il ricorso se non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.
Tant’è che nel merito “la strumentazione utilizzata e che viene solitamente classificata come autovelox, ma pur rilevando gli eccessi di velocità, si distingue nettamente dai classici autovelox per un motivo: esso rileva principalmente la velocità media dei veicoli, tuttavia la strumentazione utilizzata non sanzione una determinata violazione ma rileva una presunta media di infrazione compiuta, così ledendo i principi fondamentali di diritto alla difesa e certezza del diritto”.
Ma il giudice si spinge oltre e sottolineando la legge applicabile afferma che “se pure si volesse ritenere la rilevazione presuntivamente corretta, allora deve aggiungersi che alla velocità media rilevata in verbale risultata essere stata applicata la riduzione del 5 % come previsto ex D.M. 29/10/97, ma la stessa riduzione è prevista per gli autovelox e quindi non per lo strumento in oggetto”.
“Infatti”, continua il GDP nel ribadire la diversità tra il sistema tutor e l’autovelox classico, “per apparecchi diversi dall’autovelox, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disp. di attuazione del codice della strada” che quindi dev’essere applicata per analogia essendo il tutor strumento di misurazione diverso dall’autovelox. “Pertanto, nel caso in questione o non dev’essere “applicata riduzione alcuna oppure in analogia con quanto detto sopra (art. 345 comma 3°), applicata la riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15% anche perché è la legge a prevederlo in ogni caso, ma poiché non si conosce il suo criterio nei casi di rilevazione diverse le postazioni “autovelox” fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato”.
Conclude il giudicante nel ritenere nullo il verbale per “errore di accertamento” in quanto impossibile conoscere se vi sia stata effettivamente la violazione che “in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5 % nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell0esatto accertato superamento della velocità massima consentita. In tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio di riduzione del 5 % non previsto per legge”.
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