DOLCE & GABBANA NUOVAMENTE IN TRIBUNALE IL 12 GENNAIO 2016

Ex affiliata di D&G lamenta di essere stata truffata per 1,5 milioni di dollari
PANAMA CITY, (informazione.it - comunicati stampa - servizi)

Nel 2013, la società DOLGA Trading Corp, ex affiliata di D&G a Panama città, aveva citato Dolce & Gabbana dinanzi ad un collegio arbitrale a Milano, contestando l’inadempimento dell’obbligo di fornitura negli anni 2012 e 2013. Il collegio arbitrale ha confermato l’inadempimento contrattuale e ha conseguentemente condannato Dolce & Gabbana al risarcimento del lucro cessante. La società di Panama ha tuttavia riscontrato un errore di calcolo nell’ordine dei milioni a suo svantaggio.

Entrambe le parti avevano scelto uno dei complessivi tre arbitri. Dolce & Gabbana aveva nominato un giurista di diritto commerciale milanese. Il calcolo del lucro cessante in merito ad un inadempimento di contratto internazionale di fornitura merce costituisce un compito ordinario per un giuscommercialista. L´avvocato di DOLGA dice: “Un esperto italiano in diritto commerciale conosce l’articolo 76 CISG, nonché l’articolo 1518 del codice civile, in base al quale il mancato guadagno lordo, e non il mancato guadagno netto, deve essere rimborsato.” La DOLGA accusa gli arbitri non solo di averle illegittimamente imposto dei costi, ma di avere anche, a suo ulteriore svantaggio, raddoppiato siffatti costi.

La DOLGA si chiedeva: “Nel caso di specie si tratta di colpa grave oppure dolo”? Traeva qualche speranza dall’affermazione di Stefano Gabbana, che in seguito alla sua assoluzione dal reato di evasione fiscale da parte della Corte di Cassazione il 24 ottobre 2014 a Roma, aveva asserito: “Siamo onesti”.

Nella consapevolezza che un imprenditore onesto non accetterebbe un arricchimento ingiustificato di vari milioni sulla base di un mero errore di calcolo ai danni di un vecchio socio d’affari, la DOLGA si è rivolta all’allora amministratore delegato Alfonso Dolce. È però rimasta vana la richiesta a lui avanzata, cioè di risarcire il danno per il periodo accertato, come lo farebbe un imprenditore onesto.

Non occorre essere né un matematico, né un giurista per facilmente comprendere il seguente errore di calcolo. Il collegio arbitrale per i primi cinque mesi del 2012 ha confermato un guadagno netto di $ 649.121,78 in capo alla società del Panama. La stima del lucro cessante per i rimanenti sette mesi dell’anno 2012 si basava sulle stesse condizioni di acquisto e vendita. Conseguentemente, per l’anno 2012 il guadagno netto medio al mese sarebbe dovuto essere quantificato in $129.824,356. Ciò significa, che DOLGA nei sette mesi da giugno a dicembre 2012 si è lasciata sfuggire un guadagno netto di $ 908.770,49. Il collegio arbitrale però ha indicato solo $ 137.705,38.

La sperequazione tra $ 649.121,78 per 5 mesi e $ 137.705,38 per 7 mesi è visibile a tutti.

Stando ai calcoli di DOLGA, l’errore ha causato un danno complessivo di 1,5 milioni di dollari. La DOLGA ha dunque citato in giudizio Dolce & Gabbana. Sub “RG3040/2015”, la competente prima sezione civile della Corte d’Appello di Milano ha fissato la prima udienza per il 12 gennaio 2016 alle ore 9.15.

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