CTP Lecce. Annullata cartella esattoriale nei confronti del Comune di Alliste di quasi 60mila euro e condannata alle spese l’Agenzia delle Entrate

I giudici tributari, hanno censurato il comportamento del Fisco che ha provveduto all’iscrizione a ruolo delle somme rideterminate senza seguire la procedura prevista nel caso di specie
lecce, (informazione.it - comunicati stampa - economia) Con la sentenza 726 depositata l’11 marzo, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, ha annullato una cartella esattoriale di quasi 60mila euro notificata al Comune di Alliste (Le) per un credito IVA non riconosciuto relativo all’anno 2011 a seguito di un ricorso presentato dall’avvocato Maurizio Villani per conto dell’ente salentino.

I giudici tributari, hanno censurato il comportamento del Fisco che ha provveduto all’iscrizione a ruolo delle somme rideterminate senza seguire la procedura prevista nel caso di specie. Si legge, infatti, nella decisione che “la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta ex artt. 36 bis DPR 600/1973 e 54 bis DPR 633/1972 è ammissibile, e può evitare l'attività di rettifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare , sulla base dei dati fomiti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo.

Con tali modalità non possono, invece, risolversi questioni giuridiche o esaminarsi atti diversi dalla dichiarazione stessa (senza previamente contestare al contribuente il relativo accertamento con il prescritto avviso) (cfr. Cass. n. 5318/2012, n. 14070/2011, n. 12762/2006).

Nella specie, ripetesi, la negazione del credito IVA non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche (disconoscimento delle dichiarazioni IVA ripresentate perché ritenute tardive e negazione del credito iva siccome ricalcolato in difetto di verifica dello stesso attraverso le scritture contabili) sì da ritenere il disconoscimento del credito IVA e la iscrizione della conseguente maggiore imposta illegittimi laddove non preceduti dalla emissione di motivato avviso di rettifica.” Nella fattispecie, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’Agenzia delle Entrate è stata anche condannata al pagamento delle spese di lite in favore del difensore pari ad € 4.000 oltre accessori.
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