La mediazione: facoltà, non obbligo, nel recupero crediti.

Da giungo 2012 nuovi costi aggiuntivi per chi non accetta l’accordo di mediazione. Il recupero dei crediti commerciali, oggi più che mai di vitale importanza per la sopravvivenza delle aziende, non rientra tra le materie obbligate ad avvalersi del procedimento di “mediazione civile e commerciale”.
Udine, (informazione.it - comunicati stampa - servizi)

L’introduzione del decreto legislativo n.28 del 2010

Il management aziendale prende ogni giorno decisioni spesso delicate. Tra tutte, quelle inerenti alla gestione dei crediti commerciali rivestono un ruolo decisivo per l’esistenza stessa dell’azienda. La liquidità aziendale è fonte di sostentamento, la sua salvaguardia è un imperativo nella gestione del business. Le crescenti difficoltà nel recuperare i crediti e l’aumento del numero di insolvenze rappresentano dati allarmanti.

Di riflesso, l’andamento negativo dell’economia del Paese ha generato un aumento esponenziale delle incombenze dei tribunali, provocando ripercussioni negative anche verso le imprese. A marzo 2010, il legislatore, nel tentativo di liminare il flusso di cause già a livello stragiudiziale, ha introdotto con il decreto n.28 “la mediazione civile e commerciale”. Infatti, come cita l’art. 1, la mediazione è intesa come “l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.

Le principali procedure e caratteristiche della mediazione sono:

  • presentazione dell’istanza presso l’organismo di competenza;
  • incontri tra le parti per la formulazione dell’accordo comune;
  • durata del procedimento non superiore ai 4 mesi;
  • forza del verbale dell’accordo come titolo esecutivo;
  • costi di gestione predeterminati in proporzione al valore oggetto della contestazione;
  • ulteriori costi aggiuntivi per la parte che non accetta l’accordo.

Mediazione, obbligatoria?

La mediazione può essere facoltativa, a scelta delle parti, demandata, quando è il giudice a invitare le parti ad avvalersene, oppure obbligatoria, solo per “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”.

I crediti commerciali, al momento, non rientrano tra le materie tenute obbligatoriamente ad avvalersi della mediazione.

Un po’ di pragmatismo: cosa accade e nuovi adempimenti

La mediazione è un procedimento “positivo”: per la sua attuazione è necessario presupporre la collaborazione di entrambe le parti. Il mediatore, infatti, non può imporre una soluzione vincolante senza il loro accordo. Diversamente dalle aspettative, la mediazione ha trovato non poche barriere discordando dalle differenti e spesso divergenti necessità del creditore e del debitore.

Un ulteriore tentativo per disincentivare atteggiamenti ostili è stato compiuto con il recente “Decreto sviluppo” n.83 del 22 giugno 2012 attraverso il quale vengono previste particolari conseguenze per la parte che non accetta la proposta del mediatore. Si tratta dell’avvio di un vero e proprio procedimento sanzionatorio, elevando i costi sostenuti per la parte che rifiuta l’accordo.

Una nota particolare la merita il recupero dei crediti commerciali: la necessità di recuperare tempestivamente i crediti si scontra con il prolungamento dei tempi di incasso causati dalla durata del procedimento di mediazione. Infatti, la libertà dell’avvalersi o meno della mediazione costituisce un elemento importante nelle valutazioni legate all’insorgere di insoluti. Tra i presupposti del buon esito di un’azione di recupero coattivo del credito vi è il possesso da parte del debitore di un capitale sufficiente a coprire il credito insoluto. Necessari o meglio indispensabili sono gli accertamenti patrimoniali eseguiti preventivamente, così da ottenere tutti gli elementi utili per le valutazioni del caso. Se sussistono tutti i presupposti per un’azione giudiziale, in caso di crediti commerciali, è vitale essere tempestivi per il proseguo dell’attività economica.

Approfondimenti: il recupero giudiziale Assicom

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