Infortuni sul lavoro in cantiere: responsabilità

La Corte di cassazione, con Sentenza 16/06/2011 n. 24119 ha stabilito che il Direttore lavori per conto del committente non è chiamato a rispondere dell’osservanza di misure antinfortunistiche e della sicurezza del cantiere, salvo che non vi sia stata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere.
Milano, (informazione.it - comunicati stampa - varie) La Corte di cassazione, con Sentenza 16/06/2011 n. 24119 ha stabilito che il Direttore lavori per conto del committente non è chiamato a rispondere dell’osservanza di misure antinfortunistiche e della sicurezza del cantiere, salvo che non vi sia stata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere.
Infatti in tema di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, sono identificabili infatti solo due figure, a ciò preposte:
Il coordinatore per la progettazione che redige il piano di sicurezza e coordinamento e le procedure da adottarsi per rendere il cantiere sicuro
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori che ha il compito di verificare l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e di adeguarlo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni.
Il direttore lavori per conto del committente ha solo la sorveglianza delle opere, che non richiedendo necessariamente la presenza continua e giornaliera sul cantiere.
Pertanto il D.L. ha solo l’obbligo di verificare se sono state osservate le regole dell’arte nell’esecuzione dei lavori e la corrispondenza dei materiali impiegati.
Rientrano quindi nelle obbligazioni del direttore dei lavori solo:
1. l’accertamento delle conformità dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica;
2. l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera, e la segnalazione all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera.

Fonte: ImpresediFiducia.it
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