IMPRESAMIA.IT-CDM - Leggi regionali impugnate

Fitto: nel caso della Sardegna si tratta di una impugnativa cautelare
, (informazione.it - comunicati stampa - politica e istituzioni) Il Consiglio dei Ministri di venerdì 9 ottobre ha impugnato, su proposta del ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, le seguenti leggi regionali.

Regione Liguria
L.r.n.30/2009 recante: Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale.
La legge regionale promuove la realizzazione di autostrade e infrastrutture ferroviarie regionali, presenta numerosi aspetti di illegittimità costituzionale sia in relazione al mancato rispetto di norme del Codice dei contratti pubblici relative alla progettazione ed esecuzione dei progetti, che rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza ed ordinamento civile, sia riguardo la mancata osservanza di norme statali di riferimento in materia di Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, quindi in contrasto con la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Le norme regionali violano pertanto la competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all’articolo 117, comma 2, lettere e), l) e s) Cost.

Regione Molise
L.r.n.22/2009 recante: Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise.
La legge regionale, che detta una disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise presenta aspetti di illegittimità soltanto relativamente ad una norma che configura un riparto di funzioni autorizzative diverso da quello stabilito dalle norme statali di riferimento violando l'assetto di competenze deciso conformemente all'art. 118 Cost. Non appare infatti legittima una norma regionale che, al di fuori del quadro tracciato dal legislatore nazionale, pone soglie di potenza diverse e/o maggiori, senza nemmeno distinguere tra le diverse tipologie di fonte rinnovabile. E’ evidente anche la violazione dell’art. 117, comma terzo, della Costituzione in relazione ai principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Regione Sardegna
L.r.n.3/2009 recante: Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale. La legge regionale prevede una serie di interventi volti alla stabilizzazione del personale precario. Tale stabilizzazione è perseguita in modo differente rispetto a quanto previsto dalla legislazione statale in materia.
Il legislatore regionale, infatti, amplia la categoria dei soggetti destinatari della stabilizzazione ritenendo sufficiente ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato un periodo di servizio inferiore a quello individuato dalla normativa statale di riferimento.
Analogamente avviene in materia di utilizzo del personale precario della scuola e distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche.
Con tali previsioni il legislatore regionale eccede dalla competenza statutaria di cui agli art. 3 e 5 dello Statuto e viola l’art.117 della Costituzione.
«L’impugnativa delle norme, che stabilizzano i precari nella pubblica amministrazione regionale oltre i limiti previsti dalle norme statali, è già stata decisa dal Governo in numerose altre regionaleioniregionale, inoltreernativa e sono già in corso concrete iniziative per superare i rilievi. Liguria, veneto, calableggi regionali quali quelle delle regioni Liguria, Veneto, Calabria e Campania». E’ quanto ha affermato il Ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto.
«Nel caso della Sardegna - ha precisato il Ministro - si tratta di una impugnativa cautelare, in quanto la Regione ha preso atto della decisione governativa e sono già in corso concrete iniziative per superare i rilievi. E’ mia intenzione - conclude Fitto - procedere alla rinuncia all’impugnativa non appena la Regione modificherà le norme in questione».
Nella seduta del Cdm sono state altresì deliberate dal Governo due rinunce all’impugnativa di leggi della regione Liguria, in materia di bonifiche di siti contaminati e del sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento, in precedenza censurate in Corte Costituzionale.
A seguito di proficui rapporti tra l’Amministrazione statale e quella Regionale, infatti, sono state concordate le modifiche alle norme regionali impugnate e, di conseguenza, è venuto meno l’interesse a mantenere in vita il contenzioso pendente.
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