Il Comune risponde delle lesioni subite dal cittadino scivolato sulla pavimentazione stradale disconnessa.

L'ente deve risarcire i danni secondo la Cassazione che esclude il caso fortuito
lecce, (informazione.it - comunicati stampa - economia) Un'altra significativa sentenza della Corte di Cassazione in materia di responsabilità degli enti proprietari o custodi delle strade è stata depositata ieri 23 ottobre. A darne notizia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, che evidenzia come con la sentenza n. 22528 il Comune sia ritenuto responsabile della caduta del minore scivolato sulla pavimentazione disconnessa non segnalata. I giudici della sesta sezione civile hanno, infatti, accolto le doglianze di un giovane, all'epoca dei fatti minore, che aveva deciso di ricorrere avverso una sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dato ragione ad un Comune. Il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni da sinistro stradale, perché scivolava su un cubetto instabile della pavimentazione stradale non visibile né tanto meno segnalato che gli causava lesioni personali alla caviglia. Il punto sui cui il giovane insisteva era che la decisione dei giudici di secondo grado aveva applicato al suo caso, una giurisprudenza ormai consolidata in materia, «basata sull'insidia e il trabocchetto». Per gli ermellini, la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, «ai sensi dell'articolo 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato». La presunzione, in queste circostanze, resta superata dalla prova del caso fortuito, «e tale non appare il comportamento del danneggiato che cade in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo».
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