Estimi catastali a Lecce

Ricorso per Cassazione perdente, inutile e costoso.
Lecce, (informazione.it - comunicati stampa - economia) Nella nota vicenda, caotica e pasticciata, degli estimi catastali a Lecce, l’ultimo atto è stato scritto dal Consiglio di Stato – Sez. Quarta in sede giurisdizionale -, che, con la corretta e precisa sentenza n. 1903/2014, depositata il 16/04/2014, ha totalmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e dal Ministero dell’economia e delle finanze, statuendo il proprio difetto di giurisdizione in relazione al ricorso proposto ed indicando come giudice che ne è fornito soltanto il giudice tributario, cioè la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce.
L’Amministrazione comunale di Lecce, un contribuente, il Codacons – sede di Lecce, l’Adusbef Puglia e l’Adoc provinciale di Lecce intendono ora proporre ricorso per Cassazione, ritenendo che il Consiglio di Stato abbia preso “un abbaglio” perché, secondo l’interpretazione di qualcuno, non si sarebbe tenuto conto delle modifiche normative intervenute nel corso degli anni.
Il Consiglio di Stato, invece, ha fatto corretto riferimento alla disciplina autonoma e differenziata proprio in tema di giurisdizione, governata dall’art. 74 della Legge n. 342/2000, che testualmente dispone:
“A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita.
Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui all’art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all’art. 2, comma 3, dello stesso D.Lgs. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”.
A sua volta, il citato art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 testualmente dispone:
“Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”.
E’ vero che il succitato art. 2 è stato modificato dall’art. 12, comma 2, della Legge n. 488 del 28/12/2001 ed a seguito di tali modifiche il contenuto del comma 3 è stato trasfuso nel comma 2, ma tale formale spostamento, contrariamente a quanto sostenuto, non ha portata modificativa ma soltanto natura esplicativa di una regola già esistente da anni nell’ordinamento tributario.
Infatti, il legislatore ha voluto semplicemente codificare nel terzo comma in modo espresso un principio da sempre esistente nel processo tributario, come più volte precisato dalla stessa Corte di Cassazione, che da molti anni ha chiarito e precisato il problema.
Infatti, i giudici di legittimità, con la sentenza n. 20398 del 21 ottobre 2005, hanno stabilito il seguente principio:
“Secondo una costante giurisprudenza della Corte (sentenza 29 aprile 2003 n. 6631; 23 maggio 2003 n. 8130; sul potere del giudice tributario di dichiarare incidentalmente una simulazione di un contratto, sentenza 5 agosto 2002, n. 11676) il potere di accertamento incidentale del giudice tributario su questioni devolute ad altra giurisdizione, (nella specie, quella di nullità di un contratto, attribuita al giudice ordinario), doveva essere esercitato anche prima dell’espressa previsione contenuta nell’art. 12 della Legge n. 448 del 28/12/2001. Ciò in quanto tale norma deve essere considerata come meramente esplicativa di una regola generale esistente nell’ordinamento”.
Di conseguenza, l’attuale formulazione del terzo comma del succitato art. 2 non ha rilevante portata innovativa e solo recepisce formalmente un principio già avvalorato da giurisprudenza e dottrina anche nei riguardi delle Commissioni tributarie, proprio in assenza di una previsione normativa transitoria.
E’ sempre stato pacifico che rientrassero nella giurisdizione del giudice tributario tutte le questioni attinenti ai diritti la cui soluzione fosse necessaria per valutare la legittimità di un atto tributario, salvo le questioni specificamente riservate al giudice civile da norme di legge.
La norma in esame consacra, quindi, a livello positivo, anche sotto il profilo delle questioni incidentali, la previsione di autonomia piena ed esclusiva della giustizia tributaria rispetto alla giurisdizione civile ed amministrativa e riconosce il pieno potere giurisdizionale delle Commissioni Tributarie a conoscere incidentalmente tutte le questioni pregiudiziali, con l’eccezione delle questioni relative alla querela di falso o la capacità delle persone (salvo che si tratti della capacità di stare nel giudizio) che rimangono nella competenza esclusiva del giudice civile ordinario.
In tal senso, si citano le principali sentenze della Corte di Cassazione:
- n. 6631/03 – Sezioni Unite;
- n. 8130/03 – Sezione Tributaria.
Oltretutto, in materia processuale, quando si modificano le competenze giurisdizionali, in mancanza di norme transitorie (come nel caso di specie), è sempre applicabile l’art. 5 del codice di procedura civile (applicabile anche nel processo tributario, ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/92), che testualmente dispone:
“La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo” (articolo così sostituito dall’art. 2 della Legge n. 353/1990, a decorrere dallo 01 gennaio 1993, c.d. “perpetuatio iurisdictionis”).
Il principio stabilito dal succitato articolo, secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione del ricorso, senza che abbiano effetto i successivi mutamenti, va sempre interpretato in conformità alla sua ratio che è quella di favorire , non già di impedire, la c.d. “perpetuatio iurisdictionis” (Cassazione, sentenza n. 20776/2010).
Tale principio, inoltre, è stato sempre applicato dalla Corte di Cassazione anche nel processo tributario, con le seguenti sentenze:
- n. 6774/2003 – Sezioni Unite;
- n. 6954/2003 – Sezioni Unite;
- n. 9554/2003 – Sezioni Unite;
- n. 2415/2002 – Sezioni Unite;
- n. 6487/2002 – Sezioni Unite;
- n. 14896/2002 – Sezioni Unite.
La corretta sentenza del Consiglio di Stato è totalmente condivisibile, perché ha applicato in modo esatto tutti i suesposti principi stabiliti più volte dalla Corte di Cassazione, tenuto conto che il ricorso al TAR di Lecce è stato depositato in data 12 febbraio 2013, vigente l’attuale art. 2, comma 3, in vigore dallo 01 gennaio 2002, peraltro con effetti retroattivi.
Di conseguenza, l’eventuale ricorso per Cassazione è perdente, perché i giudici di legittimità si sono già pronunciati in modo costante sul tema, come sopra succintamente esposto, inutile, perché la giurisprudenza sino ad oggi non è cambiata, né è stato dimostrato il contrario, costoso, perché si costringono i cittadini-contribuenti a sborsare inutilmente altri soldi, dopo essere stati più volte beffati in questa assurda vicenda, con il rischio ulteriore della condanna alle spese del giudizio in Cassazione.
"Invece, secondo me" - rileva l'avvocato Maurizio Villani - "è opportuno far passare in giudicato subito la corretta sentenza del Consiglio di Stato ed adire il giudice tributario, unico competente in materia, che sicuramente annullerà tutti gli atti presupposti relativi alla zonizzazione del Comune di Lecce, in un’ottica di concentrazione e unità del processo.
Solo in questo modo, con umiltà professionale e rispetto delle Istituzioni, si evita di perpetuare un “vero abbaglio”, non certo commesso dal Consiglio di Stato, che ha pronunciato, invece, una sentenza condivisibile, corretta, precisa e conforme alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite", conclude il noto tributarista.
"In ultima analisi" - sottolinea Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, "è opportuno comunicare che la nostra associazione, nonostante sia stata in prima fila nella battaglia di cittadinanza contro l'assurda procedura, è orgogliosa di non essere stata convocata al recente tavolo voluto dal sindaco di Lecce con alcune associazioni, convocato d'urgenza dopo la disfatta del Consiglio di Stato per tentare maldestramente di coprire la grave malefatta di un ente locale che ha avviato un iter procedimentale che tanti danni sta portando alla collettività leccese, come da tempo andiamo annunciando anche a livello nazionale".
Ufficio Stampa
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