DISCRIMINAZIONE INACCETTABILE VERSO GLI OSTEOPATI CHE ESERCITINO ESCLUSIVAMENTE QUESTA PROFESSIONE

il protrarsi dell’iniziativa legislativa sulla figura professionale dell'Osteopata consente il perdurare della condizione di ingiustizia fiscale nei loro confronti. Il Direttivo dell'Associazione ADOE sostiene la detraibilità fiscale delle fatture degli osteopati con requisiti accertabili per l'esercizio esclusivo della loro professione.
COMO, (informazione.it - comunicati stampa - economia)

Tanto la Corte di Giustizia Europea quanto la Corte di Cassazione italiana si sono da tempo espresse in favore dell’esenzione IVA e della detraibilità fiscale del Trattamento Manuale Osteopatico, seppur in assenza di un quadro legislativo completo e di un Albo dedicato alle nuove professioni sanitarie. A patto, però, che i professionisti possano documentare la legalità e l'equipollenza della propria formazione.

ADOE, pertanto, contesta l’interpretazione per cui soltanto i titolari di diversa laurea sanitaria possano consentire la detrazione fiscale delle prestazioni osteopatiche. Un’interpretazione obsoleta e iniqua quest’ultima che risente ancora della vecchia e assurda idea per cui l’Osteopatia sia praticabile soltanto da altre professioni sanitarie, come se fosse una tecnica anziché una professione autonoma già sancita in quanto tale dalla Legge italiana.

Pertanto, stando agli elementi giurisprudenziali,  soltanto gli osteopati che abbiano completato corsi di studi autorizzati in Italia dalle Autorità competenti, ovvero dispongano di laurea abilitante nella disciplina come conferita in un Paese europeo in cui nessuna aliquota aggiuntiva sia applicabile per le medesime prestazioni, dovrebbero essere esentati dall’applicazione dell’IVA al 22%. Ne conseguirebbe a beneficio dei pazienti la detraibilità fiscale nei termini consentiti per tutte le altre attività sanitarie. La stessa detraibilità “anche senza una specifica preventiva prescrizione medica" come ricordato anche dalla circolare 11/E del maggio 2014 dell'Agenzia delle Entrate al punto 2.1.

Se così non fosse, si violerebbe il principio costituzionale della neutralità fiscale. Ma non solo: la stessa discriminazione comporterebbe pure la negazione del principio della trasparenza e della tracciabilità fiscale, con conseguente incentivo per l'abusivismo e l'elusione contributiva.

In allegato, a cura del Direttivo A.D.O.E. le fonti giuridiche e l'analisi di dettaglio da utilizzarsi a tutela degli osteopati qualificati per ogni iniziativa nelle sedi opportune.

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