L'Avvocato Antonio Bubici risponde all'Associazione Familiari delle Marche che si è opposta al matrimonio omosessuale di Fano

Le dichiarazioni del Forum Associazioni Familiari delle Marche sulla nozze celebrate in Olanda da Fausto Schermi ed Elwin Van Dijk e trascritte dal sindaco di Fano nel registro di stato civile denotano una profonda disinformazione, anzi, una vera e propria ignoranza giuridica.
Roma, (informazione.it - comunicati stampa - politica e istituzioni) Le dichiarazioni del Forum Associazioni Familiari delle Marche sulla nozze celebrate in Olanda da Fausto Schermi ed Elwin Van Dijk e trascritte dal sindaco di Fano nel registro di stato civile denotano una profonda disinformazione, anzi, una vera e propria ignoranza giuridica. Codeste Associazioni continuano la difesa ad oltranza di visioni arcaiche o, quantomeno, non più sostenibili in uno Stato laico e moderno come il nostro che, ad onor del vero, seppure sul piano legislativo vive una condizione di arretratezza, sul piano giurisprudenziale gode di un fervore e di un’attualità che lascia tutti noi ben sperare che le cose sono destinate a cambiare. A breve, forse, non esiteranno più cittadini di serie A e cittadini di serie B proprio come, invece, vorrebbe il Forum Associazioni Familiari delle Marche.
Citano a sproposito la Costituzione ed in particolare l’art. 29. La Corte Costituzionale, aprendo una vera finestra sul tema, con la sentenza 138/2010, ha affermato che l’unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso è da annoverare tra le formazioni sociali a norma dell’art. 2 Cost. cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.
Ma c’è di più. La Corte di Strasburgo e la nostra Cassazione hanno riconosciuto che le coppie gay e lesbiche ed i loro figli e figlie rientrano nella nozione giuridica di “famiglia” e hanno diritto alla “vita familiare”. In particolare la Corte di Strasburgo ha stabilito che la nozione di matrimonio contenuta nell’articolo 12 della Convenzione europea dei diritti umani è più ampia del matrimonio eterosessuale. La parola “matrimonio” per il diritto include sia l’unione tra persone di diverso che dello stesso sesso.
I giudici italiani hanno negato che i requisito fondamentale del matrimonio debba esserci per forza la diversità di sesso degli sposi. Ma non basta. Secondo il Tribunale di Grosseto (ordinanza 09.04.2014) il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero può essere trascritto nei Registri dello stato civile, poiché non è contrario all’ordine pubblico, è valido e produce effetti giuridici nel luogo in cui è stato pubblicato e infine, soprattutto, non sussiste né a livello di legislazione interna né nelle norme di diritto internazionale privato, un riferimento alla diversità di sesso quale condizione necessaria per contrarre matrimonio.
Insomma, come esimi giuristi hanno sostenuto nel corso del convegno tenutosi presso la Camera dei Deputati venerdì 30 maggio 2014 (http://www.magistraturademocratica.it/mdem/upy/fevento/LA%20LOCANDINA%20DEL%20CONVEGNO.pdf), i principi giuridici di riferimento ci sono, nella Costituzione, nei trattati europei, nella Convenzione europea dei diritti umani: il principio di uguaglianza, la tutela della dignità della persona e delle sue relazioni affettive, la tutela di tutte le famiglie, la protezione dell’interesse superiore dei minori ad essere riconosciuti figli di chi li ha voluti e curati, con i correlati diritti e doveri.
Invito Forum Associazioni Familiari delle Marche ad informarsi ed a conoscere meglio l’argomento… magari c’è ancora qualcuno che pensa di avere un’esclusiva sul concetto e sulla definizione di famiglia.

Avv. Antonio Bubici
Associazione Nazionale A.N.D.D.O.S
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