Covid-19, Enac modifica scadenza voucher sui voli cancellati

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Per i soli contratti di trasporto (e quindi per la sola biglietteria e non per pacchetti turistici e servizi accessori) il passeggero può richiedere che il voucher non utilizzato sia rimborsato, trascorsi 12 mesi dalla emissione.

Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario.

Tra le novità vi è la modifica del periodo di validità del voucher dai 12 ai 18 mesi, applicabile anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della nuova disposizione. (Yahoo Notizie)

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Categoria: Le News Pubblicato: 30 Luglio 2020. Con la legge numero 77 del luglio scorso sono state introdotte modifiche, rispetto alle precedenti disposizioni, nell’emissione dei voucher per i passeggeri i cui voli sono stati cancellati dai vettori a causa del Covid-19 o per cause connesse alla pandemia. (TurismoItaliaNews.it)

L’Enac (Ente nazionale aviazione civile) informa che con la legge 17 luglio 2020, n. 77, sono state introdotte modifiche, rispetto alle precedenti disposizioni, nell’emissione dei voucher per i passeggeri i cui voli sono stati cancellati dai vettori aerei dovuti al Covid-19 o per cause connesse alla pandemia. (AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency)

Tra le novità, la modifica del periodo di validità del voucher dai 12 ai 18 mesi, applicabile anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della nuova disposizione. (Sardegnagol - la testata delle politiche giovanili in Sardegna)

(askanews) - La stessa legge, inoltre, prevede l'istituzione di un fondo da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo a favore dei consumatori titolari di voucher messi e non utilizzati alla scadenza e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. (Yahoo Notizie)

L’indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo e i criteri, le modalità e le misure della somma saranno definiti con regolamento adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione stessa. (L'Agenzia di Viaggi)

La stessa legge, inoltre, prevede l’istituzione di un fondo da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro per l’anno 2021, per l’indennizzo a favore dei consumatori titolari di voucher messi e non utilizzati alla scadenza e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore. (agenzia giornalistica opinione)