La Consulta boccia la maxi confisca a Zonin &c per il crac Pop Vicenza: “Incostituzionale colpire tutti i beni usati per commettere reati”

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L’obbligo di disporre la confisca di tutti beni utilizzati per commettere un reato societario, o di beni per un valore equivalente, può condurre a risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati, ed è pertanto incompatibile con la Costituzione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza numero 7, con la quale ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’articolo 2641, primo e secondo comma, del codice civile, che prevedeva questo obbligo. (Il Fatto Quotidiano)
La notizia riportata su altre testate
Corte Costituzionale – sentenza n.7 del 4-02-2025 sentenza-commentata-art. (Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti)
Il Tribunale di Vicenza aveva disposto a carico di quattro imputati, con in testa l'ex presidente della popolare veneta, la confisca di quasi mezzo miliardo, pari a tutti i cosiddetti prestiti «baciati» concessi in cambio dell'acquisto di azioni della banca. (Milano Finanza)
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza del 14 gennaio, depositata ieri, decidendo sul punto che aveva bloccato il processo per il crac dell’ex popolare giunto in Cassazione. La Suprema corte aveva sollevato il dubbio di legittimità costituzionale sulla maxi-confisca stabilita nella sentenza di primo grado a Vicenza, che la Corte d’appello aveva revocato, giudicandola in contrasto con il principio di proporzionalità delle pene, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. (Corriere della Sera)

Pubblicata ieri -, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2641 1, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per… (Fiscal Focus)
Ad affermarlo è la Corte costituzionale che questa mattina, 4 febbraio, ha depositato la motivazione con la sentenza numero 7, sottolineando «parzialmente incostituzionale l’articolo 2641, primo e secondo comma, del codice civile». (ilgazzettino.it)
Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 7, depositata ieri e scritta da Francesco Viganò, con la quale ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’articolo 2641, primo e secondo comma, del Codice civile, che prevedeva l’obbligo. (NT+ Diritto)