Cashback e maxirimborso ko - ItaliaOggi.it

Italia Oggi ECONOMIA

Sfuma del tutto per i 100 mila aderenti per numero di transazioni il maxi rimborso da 1.500 euro.

Congelato anche il cashback, ma riprenderà dal primo gennaio 2022.

Arriva, invece, per gli esercenti un credito di imposta del 100% per spingerli a dotarsi di terminali di ultima generazioni per i pagamenti tracciati.

Sono questi i temi che trovano conferma nel decreto legge di mezza estate approvato ieri dal governo

Atti Riscossione, partenza a settembre. (Italia Oggi)

Se ne è parlato anche su altri media

Il nuovo provvedimento entra in vigore il 30 giugno (il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) e contestualmente a tale pubblicazione sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. (Fiscoetasse)

Link al testo del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, recante: «Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Edizione straordinaria, n. (Parlamento, Gazzetta Ufficiale, Agenzia Governative, Giurisprudenza in materia tributaria, autori)

I versamenti delle somme oggetto della sospensione dovranno dunque essere effettuati, in unica soluzione, entro il 30 settembre 2021. Tutto ciò in base alle previsioni contenute nell'articolo 2 del dl 30 giugno 2021. (Italia Oggi)

99/2021, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (*) al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021. (Parlamento, Gazzetta Ufficiale, Agenzia Governative, Giurisprudenza in materia tributaria, autori)

Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro. 30 giugno 2021, n. 99 misure anche sul settore elettrico e la nuova Sabatini. Tari: nuove proroghe per la riscossione all'art. (Ambiente Sicurezza Web)

602/1973) superiori a 5 mila euro Sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (*) al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021. (Parlamento, Gazzetta Ufficiale, Agenzia Governative, Giurisprudenza in materia tributaria, autori)