Fondo perduto per riduzione affitti: rimedio a problema del software

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook, formulari e videoconferenze accreditate ECONOMIA

In particolare, esso è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e spetta per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Il contributo spettante è commisurato all’importo complessivo della riduzione di canone che viene accordata al conduttore per le mensilità dell’anno 2021.

Il modello inoltre dovrà essere accompagnato da una nota in cui sono spiegati i motivi dell’errore

Le rinegoziazioni dovevano essere comunicate all’Agenzia delle entrate tramite il modello RLI entro il 31 dicembre 2021. (Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook, formulari e videoconferenze accreditate)

Su altre fonti

A cura della Redazione L'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto rilancio") convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. (Ipsoa)

Il credito d’imposta locazioni può spettare, in presenza delle condizioni di legge, alla società commerciale che loca, in qualità di conduttrice, una “galleria commerciale”, occupandosi della “gestione e commercializzazione degli spazi e dei punti vendita presenti nell’immobile”, che, poi, a sua volta essa subloca o concede con contratti di affitto di azienda a terzi (che esercitano gli esercizi commerciali ubicati nella galleria). (Eutekne.info)

Il fisco ricorda che ci sono determinate condizioni necessarie per poter avere i contributi a fondo perduto legati alla pandemia di covid. Per questo il governo ha creato questo contributo a fondo perduto per ristorare almeno in parte il locatore del danno subito. (iLoveTrading)

Bonus Affitto Imprese: importi, limiti, utilizzo, condizioni. Tra le misure introdotte dal Governo nel corso dell’emergenza epidemiologica, come sappiamo, c’è il Bonus Affitto Imprese, ovvero il credito d’imposta concesso per “i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”. (Edilizia.com)

Ne consegue che il contributo non spetta con riferimento ai contratti di locazione che, seppur in essere al 29 ottobre 2020, sono stati "rinegoziati" prima del 25 dicembre 2020. Pertanto, il contributo in esame è destinato ai locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno rinegoziato l'importo del canone del contratto di affitto, per tutto o parte dell'anno 2021, riducendolo. (Ipsoa)