Rimborsi spese e riaddebiti agli autonomi: software da aggiornare su piano dei conti e ritenute
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Tra le novità introdotte dal Dlgs 192/2024, di riforma del regime impositivo delle imposte sui redditi, meritano di essere segnalate alcune disposizioni relative alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, per effetto delle quali si renderà necessario procedere a specifici adeguamenti anche sotto il profilo dei software. Con il Dlgs 192/2024 il legislatore ha infatti: riscritto per intero l’articolo 54 e seguenti del Tuir (articolo 5, comma 1, lettera b); disciplinato l’entrata in vigore progressiva delle nuove norme che interessano il lavoro autonomo (articolo 6). (NT+ Fisco)
Ne parlano anche altre testate
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, il panorama fiscale per i professionisti cambia radicalmente. Una delle novità più rilevanti riguarda la nuova disciplina sulla deducibilità del costo di acquisizione della clientela, che ha subito un’importante trasformazione. (Euroconference NEWS)
L’art. 54 precisa che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte “le somme e i valori in genere che sono percepiti a qualunque titolo nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale”, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziale che per legge sono a carico del committente e dei rimborsi delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico purché addebitate analiticamente nelle parcelle, e “l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività”. (Fiscoetasse)
In particolare: Con il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, di revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, è stata rivista la disciplina dei redditi di lavoro autonomo. Le misure introdotte semplificano i criteri di determinazione del reddito introducendo deroghe più ampie al criterio di cassa. (MySolution)
192/2024 (Decreto Ires/Irpef) – entrato in vigore lo scorso 31.12.2024 – ha aggiunto, all’articolo 54 quinquies, Tuir (Spese relative a beni mobili ed immobili) l’inciso: “In caso di eliminazione dall’attività di beni non ancora completamente ammortizzati, esclusi i beni immobili e gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione…il costo residuo è ammesso in deduzione”. (Euroconference NEWS)
L’articolo 5, D.Lgs. 192/2024, ha introdotto, tra gli altri, l’articolo 54-septies, Tuir, rubricato “Altre spese”, il quale richiama i contenuti dei previgenti commi 5, 6 e 6-bis, dell’articolo 54, Tuir. (Euroconference NEWS)
Il D.Lgs. n. 192/2024 di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, in attuazione della Legge delega n. 111/2023 modifica la tassazione delle cessioni di quote e partecipazioni da parte di soggetti che esercitano attività professionale. (MySolution)