Bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%: è necessario far asseverare solo la congruità delle spese

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157/2021 anti-frodi, la misura che ha esteso l’obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione relative ai bonus edilizi, prevedendo fra l’altro, con l’inserimento dell’articolo 122-bis nel Dl “Rilancio”, lo stop fino a 30 giorni della cessione del credito o dello sconto in fattura nel caso in cui emergano profili di rischio da verificare.

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Se un contribuente nel 2021 ha sostenuto spese per interventi rientranti nel Superbonus, per le quali intende fruire della corrispondente detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021, il visto di conformità deve essere richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. (CASA&CLIMA.com)

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« L'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2020 - si legge nella risposta dell'Agenzia - prevede espressamente che i tecnici abilitati "asseverano la congruità delle spese sostenute" e, quindi, si ritiene che ad essa debba riferirsi la nuova attestazione richiesta (professioneArchitetto)

Un contribuente nell’anno 2021 ha sostenuto spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, per le quali intende fruire della corrispondente detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021. (Quotidiano Sicurezza)

Per i nuovi obblighi di visto e asseverazione anche per gli altri bonus casa diversi dal 110%, laddove si opti per la cessione del credito o sconto in fattura, particolare attenzione occorre prestare alla data della fattura ed alla data di pagamento della stessa. (Investire Oggi)

Con riferimento, invece, ai tecnici, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del Dl n 157/2021 (il cosiddetto Decreto Antifrode) in materia di bonus diversi dal Superbonus. (CASA&CLIMA.com)

Lo si legge in una nota unitaria. Allo stesso tempo chiede con forza che l'applicazione delle nuove procedure operative sia limitata ai soli interventi avviati successivamente all'emanazione di tutti i provvedimenti e delle relative istruzioni o quantomeno avviati dopo l'entrata in vigore del Decreto". (idealista.it/news)

Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Tale possibilità - già consentita ai fini del cd ecobonus nonché del cd sismabonus disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. (Gazzetta del Sud)