Cartella esattoriale impugnabile per vizi propri, non del pregresso
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Il contribuente che lascia scadere i termini per l’impugnazione di un avviso di accertamento non è legittimato a far valere eventuali vizi di tale atto attraverso l’impugnazione della successiva cartella esattoriale. Quest’ultima, infatti, può essere impugnata esclusivamente per vizi propri. Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza n. 2743 del 4 febbraio 2025. La vicenda processuale Alla base della vicenda processuale c’è un atto mediante il quale l’Agenzia delle entrate aveva contestato un maggior reddito ad una Srl. (FiscoOggi)
Su altri giornali
30834 del 2 dicembre 2024 Nel caso in analisi, la contribuente contesta un estratto di ruolo, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento a cui si riferisce. La mancata notifica è stata scoperta solo tramite l’acquisizione autonoma dell’estratto di ruolo. (Entilocali-online)
La nuova norma contenuta nel decreto delegato di riforma della riscossione, che amplia le ipotesi di impugnazione dell’estratto di ruolo, si applica a tutti i processi in corso e quindi anche ai ricorsi presentati prima dell’entrata in vigore del decreto. (NT+ Fisco)
Omissione termini ricorso in atti tributari non annulla l’atto, ma consente remissione in termini. La Cassazione tutela il contribuente. (La Legge per Tutti)

Secondo quanto stabilito dall’ordinanza n. 4232/2025 della Corte di Cassazione, la cartella di pagamento, pur avendo natura sostanziale e non processuale, può essere soggetta all’applicazione di istituti propri del diritto processuale, soprattutto se la normativa tributaria li richiama espressamente. (lentepubblica.it)
In realtà l’estratto di ruolo non può essere mai oggetto di impugnazione ecco perchè è corretto parlare di ricorso contro la cartella non validamente notificata di cui il contribuente prende conoscenza tramite l’estratto di ruolo. (InvestireOggi.it)