Riforma Regime Fiscale: Nuove Semplificazioni per il Lavoro Autonomo
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Con il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, di revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, è stata rivista la disciplina dei redditi di lavoro autonomo. Le misure introdotte semplificano i criteri di determinazione del reddito introducendo deroghe più ampie al criterio di cassa. L’art. 5 del D.Lgs. di Riforma dell’IRPEF-IRES sostituisce interamente l’art. 54 del TUIR. In particolare: (MySolution)
La notizia riportata su altri media
In particolare, l’art. 5, comma 1, lettera a), estende il regime della tassazione separata ad alcune plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale. (MySolution)
entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno dell’auto-imprenditorialità, mirate a sblocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati, in relazione alle condizioni del mercato di lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente; L’articolo 5, D. (Euroconference NEWS)
192/2024 (Decreto Ires/Irpef) – entrato in vigore lo scorso 31.12.2024 – ha aggiunto, all’articolo 54 quinquies, Tuir (Spese relative a beni mobili ed immobili) l’inciso: “In caso di eliminazione dall’attività di beni non ancora completamente ammortizzati, esclusi i beni immobili e gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione…il costo residuo è ammesso in deduzione”. (Euroconference NEWS)
13 dicembre 2024 n. 192 che, in attuazione della L. (Fisco7)
13 dicembre 2024 n. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), introduce una serie di novità in materia di IRPEF e IRES. (Fisco7)
Vi è però un’importante novità che riguarda i compensi erogati da clienti o committenti che rivestono la qualifica di sostituto d’imposta (quali, ad esempio, società, imprese individuali e altri professionisti): in questo caso, le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto medesimo, devono essere imputati al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta. (Eutekne.info)