ENAC | Voucher per i passeggeri i cui voli sono stati cancellati a causa del Covid-19: durata più lunga e rimborso in caso di inutilizzo

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Categoria: Le News Pubblicato: 30 Luglio 2020. Con la legge numero 77 del luglio scorso sono state introdotte modifiche, rispetto alle precedenti disposizioni, nell’emissione dei voucher per i passeggeri i cui voli sono stati cancellati dai vettori a causa del Covid-19 o per cause connesse alla pandemia.

Tra le novità c'è la modifica del periodo di validità del voucher dai 12 ai 18 mesi, applicabile anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della nuova disposizione. (TurismoItaliaNews.it)

Ne parlano anche altri giornali

Per i soli contratti di trasporto (e quindi per la sola biglietteria e non per pacchetti turistici e servizi accessori) il passeggero può richiedere che il voucher non utilizzato sia rimborsato, trascorsi 12 mesi dalla emissione. (Yahoo Notizie)

Tra le novità, la modifica del periodo di validità del voucher dai 12 ai 18 mesi, applicabile anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della nuova disposizione. (Sardegnagol - la testata delle politiche giovanili in Sardegna)

Può essere emesso ed utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. L’Enac (Ente nazionale aviazione civile) informa che con la legge 17 luglio 2020, n. (AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency)

Roma, 30 lug. (askanews) - La stessa legge, inoltre, prevede l'istituzione di un fondo da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo a favore dei consumatori titolari di voucher messi e non utilizzati alla scadenza e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. (Yahoo Notizie)

Per i contratti di trasporto (e quindi per la sola biglietteria e non per pacchetti turistici e servizi accessori) il passeggero può richiedere che il voucher non utilizzato sia rimborsato trascorsi 12 mesi dall’emissione. (L'Agenzia di Viaggi)

La stessa legge, inoltre, prevede l’istituzione di un fondo da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro per l’anno 2021, per l’indennizzo a favore dei consumatori titolari di voucher messi e non utilizzati alla scadenza e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore. (agenzia giornalistica opinione)