L'attività in smart working durante la pandemia “condiziona” la tassazione del reddito

Euroconference NEWS ECONOMIA

Nel corso delle ultime settimane si sono succedute diverse risposte ad istanze di interpello relative alla tassazione del reddito di lavoro dipendente nel caso di attività lavorativa svolta “forzatamente” in smart working per effetto della pandemia: da ultima, ieri, la risposta n. 626.

L’Agenzia, nel formulare la risposta, parte dalla considerazione che, nel caso delle prestazioni svolte in smart working, il luogo di svolgimento della prestazione è identificato in quello in cui il lavoratore è fisicamente presente: nel caso di specie, quindi, l’attività lavorativa si deve considerare svolta in Italia (Euroconference NEWS)

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Nel caso in esame, ci si può riferire alla convenzione siglata con il Lussemburgo. La conseguente doppia imposizione può risolta con il riconoscimento di un credito d’imposta riconosciuto da parte del Lussemburgo, che è lo Stato di residenza del dipendente. (PMI.it)

Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. (Ipsoa)

Smart working, per i lavoratori esteri in Italia conta il luogo della prestazione. Nel caso di smart working svolto in Italia da una lavoratrice dipendente di una società lussemburgese, in quale stato si dovrà pagare le tasse? In tal caso le somme risulteranno imponibili nell’altro Stato. (Informazione Fiscale)