La riforma delle deduzioni dal reddito del professionista

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Fiscoetasse ECONOMIA

L’art. 5 del d.lgs.13.12.2024, n. 192, che ha riformato l’IRPEF a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, ha modificato le regole di riconoscimento fiscale delle deduzioni dal reddito di lavoro autonomo sostituendo l’art. 54 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, con i nuovi artt. da 54 a 54-septies. L’art. 54 precisa che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte “le somme e i valori in genere che sono percepiti a qualunque titolo nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale”, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziale che per legge sono a carico del committente e dei rimborsi delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico purché addebitate analiticamente nelle parcelle, e “l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività”. (Fiscoetasse)

La notizia riportata su altre testate

In particolare, l’art. 5, comma 1, lettera a), estende il regime della tassazione separata ad alcune plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale. (MySolution)

192/2024, introduce, a partire dall’1.1.2025, importanti novità nella gestione dei rimborsi delle spese sostenute dal professionista per uno specifico incarico e riaddebitate dallo stesso al committente. (Euroconference NEWS)

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, il panorama fiscale per i professionisti cambia radicalmente. Una delle novità più rilevanti riguarda la nuova disciplina sulla deducibilità del costo di acquisizione della clientela, che ha subito un’importante trasformazione. (Euroconference NEWS)

Compensi dei professionisti imponibili nell’anno in cui è operata la ritenuta

L’art. 5 del D.Lgs. di Riforma dell’IRPEF-IRES sostituisce interamente l’art. 54 del TUIR. Con il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, di revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, è stata rivista la disciplina dei redditi di lavoro autonomo. (MySolution)

riscritto per intero l’articolo 54 e seguenti del Tuir (articolo 5, comma 1, lettera b); disciplinato l’entrata in vigore progressiva delle nuove norme che interessano il lavoro autonomo (articolo 6). (NT+ Fisco)

Vi è però un’importante novità che riguarda i compensi erogati da clienti o committenti che rivestono la qualifica di sostituto d’imposta (quali, ad esempio, società, imprese individuali e altri professionisti): in questo caso, le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto medesimo, devono essere imputati al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta. (Eutekne.info)