Compensi dei professionisti imponibili nell’anno in cui è operata la ritenuta
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Vi è però un’importante novità che riguarda i compensi erogati da clienti o committenti che rivestono la qualifica di sostituto d’imposta (quali, ad esempio, società, imprese individuali e altri professionisti): in questo caso, le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto medesimo, devono essere imputati al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta. (Eutekne.info)
Se ne è parlato anche su altri giornali
riscritto per intero l’articolo 54 e seguenti del Tuir (articolo 5, comma 1, lettera b); Con il Dlgs 192/2024 il legislatore ha infatti: (NT+ Fisco)
13 dicembre 2024 n. Si manifesta particolare interesse per la riforma del lavoro autonomo che contiene nuove regole a valere dal 2025 per quanto concerne i rimborsi al committente delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al cliente. (Fisco7)
Il comma 1, lett. b), dell’articolo 5, D.Lgs. 192/2024, sostituisce l’articolo 54, Tuir, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo. (Euroconference NEWS)
Con la riforma del lavoro autonomo, dal 2024 si allinea per il professionista la data rilevante fiscalmente dell'incasso con quella del pagamento per le operazioni infrannuali. Questo vale solo per le ritenute e non verso i privati committenti. (L'Esperto Risponde)
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, il panorama fiscale per i professionisti cambia radicalmente. Una delle novità più rilevanti riguarda la nuova disciplina sulla deducibilità del costo di acquisizione della clientela, che ha subito un’importante trasformazione. (Euroconference NEWS)
192/2024 (Decreto Ires/Irpef) – entrato in vigore lo scorso 31.12.2024 – ha aggiunto, all’articolo 54 quinquies, Tuir (Spese relative a beni mobili ed immobili) l’inciso: “In caso di eliminazione dall’attività di beni non ancora completamente ammortizzati, esclusi i beni immobili e gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione…il costo residuo è ammesso in deduzione”. (Euroconference NEWS)