Bonus edilizi, Ance: ‘è saltato il riferimento ai prezzari Dei’

Edilportale.com ECONOMIA

“La Circolare 16/E dell’Agenzia delle Entrate che fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatorila possibilità per gli operatori di ricorrere aiper attestare la congruità delle spese per tutti i bonus diversi dall’ecobonus anche al 110%”.“Se così fosse,che rischia di gettare ancora una volta i contribuenti e le imprese nel caos, con il rischio di bloccare o ritardare gli interventi”.Lo afferma il, che chiede “un chiarimento immediato e un riferimento esplicito agli unici prezzari aggiornati attualmente disponibili sul mercato”. (Edilportale.com)

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Le novità hanno riguardato sia il bonus 110% si altri bonus edilizi (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecc.). Con riferimento al bonus 110%, prima del decreto, la normativa stabiliva che in caso di opzione per sconto in fattura o cessione del credito, occorreva acquisire il visto di conformità. (Investire Oggi)

È quindi il tecnico abilitato a individuare i costi accessori che è possibile far rientrare nel superbonus 110%. Superbonus, per i costi accessori sempre necessaria l’attestazione del tecnico. L’interrogazione presentata in Commissione il 1° dicembre 2021 aiuta a fare chiarezza sui costi collegati alla realizzazione dei lavori ammessi al superbonus 110% che rientrano tra le spese agevolabili. (Money.it)

Rischio blocco cantieri. Leggendo la circolare manca effettivamente un riferimento esplicito ai prezzari Dei per attestare la congruità delle spese per i bonus edilizi diversi dall’ecobonus anche al 110%. (Rinnovabili)

Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti. Le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili, spiegano infine le Entrate, anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi (AteneoWeb)

L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021 (Tiscali.it)

Si tratta, in particolare, delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, ecc. (idealista.it/news)