Considerazioni sulle questioni poste dalla disciplina della legge n. 187 del 2024 in tema di c.d. trattenimento del cittadino straniero
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Gennaio 2025 Premessa 1. Queste note intendono svolgere alcune considerazioni sulle questioni poste dalla disciplina della l. n. 187 del 2024. In relazione ad essa, è stato adottato dalla Prima Presidenza della Corte di Cassazione un decreto urgente, il n. 5 del 2025, recante modifica tabellare, che, sulla base di una certa lettura della legge n. 187 le attribuisce incidenza sull’assetto delle competenze giurisdizionali rispettive della Corte di Cassazione Civile e della Corte di Cassazione Penale e quindi sugli àmbiti delle giurisdizioni civile e penale. (Judicium)
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4308 trasmessa anche alla Presidenza del Consiglio e ai presidenti di Camera e Senato. Per la Cassazione, così, non sono manifestamente infondati i dubbi sollevati dalla difesa di un migrante oggetto di un provvedimento di trattenimento emesso dal questore di Nuoro e confermato dalla Corte d’appello di Cagliari. (Il Sole 24 ORE)
Pochi giorni fa un consigliere della Corte d’appello di Bari ha trascorso 10 ore inchiodato alla scrivania per effettuare, in videoconferenza, 20 convalide dei provvedimenti di trattenimento di altrettanti migranti. (La Repubblica)
Con la sentenza 4308/2025, depositata il 31 gennaio, la prima sezione penale (presidente Giuseppe De Marzo, relatore Filippo Casa) chiede alla Consulta di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge 187 del 2024 - la stessa che ha trasferito alle Corti di Appello il caso trattenimenti - su due elementi che inciderebbero negativamente sulle garanzie dei migranti: la norma che obbliga la Cassazione a decidere sul ricorso dei richiedenti asilo «nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti (... (il Giornale)
Il problema rilevato è che la legge di conversione del dl flussi, la 187 del dicembre 2024, non disciplina precisamente le tempistiche di quel contraddittorio rischiando di creare discriminazioni. La Cassazione ha sollevato una questione di legittimità sulla lesione del diritto di difesa nel momento in cui il richiedente asilo ricorre in terzo grado contro la convalida del trattenimento. (il manifesto)
L’unica strada per dirimere la questione, costantemente rinviata all’Europa dai magistrati italiani, resta la pronuncia della Corte di Giustizia europea prevista a marzo. Il terzo no dei giudici al trattenimento dei migranti nel centro di Gjader non ferma il governo, deciso a non sospendere il protocollo italo albanese. (QUOTIDIANO NAZIONALE)