Cambiamenti nella tassazione delle cessioni di partecipazioni
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Il D.Lgs. n. 192/2024 di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, in attuazione della Legge delega n. 111/2023 modifica la tassazione delle cessioni di quote e partecipazioni da parte di soggetti che esercitano attività professionale. In particolare, l’art. 5, comma 1, lettera a), estende il regime della tassazione separata ad alcune plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale. (MySolution)
La notizia riportata su altri giornali
In particolare: Con il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, di revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, è stata rivista la disciplina dei redditi di lavoro autonomo. Le misure introdotte semplificano i criteri di determinazione del reddito introducendo deroghe più ampie al criterio di cassa. (MySolution)
L’articolo 5 (rubricato revisione della disciplina del reddito di lavoro autonomo) del D.Lgs. (Euroconference NEWS)
entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno dell’auto-imprenditorialità, mirate a sblocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati, in relazione alle condizioni del mercato di lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente; gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. (Euroconference NEWS)
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, il panorama fiscale per i professionisti cambia radicalmente. Una delle novità più rilevanti riguarda la nuova disciplina sulla deducibilità del costo di acquisizione della clientela, che ha subito un’importante trasformazione. (Euroconference NEWS)
Tra le novità introdotte dal Dlgs 192/2024, di riforma del regime impositivo delle imposte sui redditi, meritano di essere segnalate alcune disposizioni relative alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, per effetto delle quali si renderà necessario procedere a specifici adeguamenti anche sotto il profilo dei software. (NT+ Fisco)
L’art. 54 precisa che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte “le somme e i valori in genere che sono percepiti a qualunque titolo nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale”, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziale che per legge sono a carico del committente e dei rimborsi delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico purché addebitate analiticamente nelle parcelle, e “l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività”. (Fiscoetasse)