Sospensione cartelle fino al 31.08 e stop al cashback: ecco il testo del Decreto in GU

Fiscoetasse ECONOMIA

Il rimborso speciale da 1.500 euro per acquisti con carte elettroniche ai primi centomila aderenti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni si applicherà per i semestri:. - 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021;. - 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022.

Per la presentazione delle domande si seguono le procedure di cui all’articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. (Fiscoetasse)

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I versamenti delle somme oggetto della sospensione dovranno dunque essere effettuati, in unica soluzione, entro il 30 settembre 2021. Disposto un ulteriore rinvio dei termini fino al 31 agosto con la conseguente necessità di procedere al pagamento entro il mese successivo. (Italia Oggi)

Per la presentazione delle domande si seguono le procedure di cui all’articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. Il nuovo provvedimento entra in vigore il 30 giugno (il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) e contestualmente a tale pubblicazione sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. (Fiscoetasse)

Sfuma del tutto per i 100 mila aderenti per numero di transazioni il maxi rimborso da 1.500 euro. Congelato anche il cashback, ma riprenderà dal primo gennaio 2022. (Italia Oggi)

99/2021, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. (Parlamento, Gazzetta Ufficiale, Agenzia Governative, Giurisprudenza in materia tributaria, autori)

Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro. Dopo l'articolo 40 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e'. inserito il seguente:. «Art (Ambiente Sicurezza Web)

I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (*) al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021. (Parlamento, Gazzetta Ufficiale, Agenzia Governative, Giurisprudenza in materia tributaria, autori)