Operativa la riforma delle sanzioni tributarie

Operativa la riforma delle sanzioni tributarie
Articolo Precedente

precedente
Articolo Successivo

successivo
Eutekne.info ECONOMIA

Ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 14 giugno 2024 n. 87, le modifiche apportate al sistema sanzionatorio amministrativo operano, senza eccezioni, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, quindi da ieri. Il menzionato decreto ha riformato le sanzioni tributarie rendendole, nel complesso, meno onerose ma, nel contempo, ha reso inapplicabile il c.d. favor rei. Le modifiche riguardano sia la parte generale sia la parte relativa alle violazioni sulle singole imposte. (Eutekne.info)

La notizia riportata su altri giornali

Dopo la Rottamazione quater delle cartelle fiscali esattoriali partita un anno fa (la quinta rata è in scadenza il 15 settembre prossimo), scatta in queste ore il colpo di spugna sulle sanzioni in favore di aziende e autonomi che, appunto, non hanno versato nelle casse dell'Inps le somme dovute a t… (La Stampa)

In particolare, queste nuove normative mirano a ridurre l’entità delle sanzioni applicate in caso di omessi o parziali versamenti, così come a regolamentare in modo più specifico le penalità in caso di versamenti tardivi. (InvestireOggi.it)

Sanatoria irregolarità fiscali senza sanzioni se l'Agenzia delle Entrate interviene con una circolare di prassi: dichiarazione integrativa entro 60 giorni. (PMI.it)

Il decreto Sanzioni estende l'esclusione della responsabilità fiscale solidale del cessionario d'azienda

Con la nota di approfondimento “La revisione del sistema sanzionatorio”, Ifel analizza le principali novità recate dal Dlgs 87/2024 e riguardanti il sistema sanzionatorio tributario. (NT+ Enti Locali & Edilizia)

Dal 1° settembre stop al cumulo giuridico per le violazioni relative ai tributi comunali. È uno dei chiarimenti contenuti nella nota di lettura che l’Ifel ha dedicato alle novità del dlgs 87/2024 recante modifiche al sistema sanzionatorio tributario, in attuazione dell’art. (Italia Oggi)

14 del D.Lgs. n. (Ipsoa)