Superbonus, comunicazione di sconto in fattura o cessione crediti: scadenza prorogata al 31 marzo

Con un nuovo intervento sul tema, il direttore dell’Agenzia delle Entrate proroga la data di scadenza per la comunicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito al 31 marzo 2021.
Superbonus, proroga comunicazione di sconto in fattura o cessione crediti: scadenza 31 marzo. La strada di accesso al superbonus, introdotto dall’articolo 119 del Decreto Rilancio, è fatta di tre corsie:. utilizzo della detrazione diretta;. (Informazione Fiscale)
Se ne è parlato anche su altri giornali
Il provvedimento concede due settimane in più di tempo per effettuare l’adempimento relativo alle spese effettuate nel 2020 per gli interventi relativi al Superbonus 110%. LEGGI ANCHE > > > Superbonus. LEGGI ANCHE > > > Superbonus 110%, come rifare la casa e azzerare le tasse. (ContoCorrenteOnline.it)
Il termine del 16 marzo 2021 è prorogato al 31 marzo 2021. A stabilirlo è il provvedimento delle Entrate 51374/202 1 che, come riportato nelle motivazioni, viene incontro alle richieste arrivate da associazioni di categoria e professionisti. (Il Sole 24 ORE)
È bene specificare che non cambiano le regole da seguire: il provvedimento proroga solo il termine ultimo per inviare la comunicazione Superbonus 110%, proroga al 31 marzo per la comunicazione della cessione credito o dello sconto in fattura. (Money.it)

La proroga è contenuta nel provvedimento 2021/51374 del 22 febbraio, e concede 15 giorni in più rispetto alla scadenza originaria fissata al 16 marzo. (PMI.it)
Ecobonus, superbonus e cessione del credito sono meccanismi che si prestano facilmente a intrappolare sia i clienti finali che gli operatori dell’edilizia. Oggi chiunque abbia a che fare con una ristrutturazione (tra clienti, produttori, ditte e rivenditori), non parla d’altro: cessione del credito e sconto in fattura. (Guida Finestra)
Prorogato al 31 marzo 2021 il termine di invio dell’opzione di utilizzo del Superbonus 110% con sconto in fattura e cessione del credito. Il fornitore ha la facoltà di cedere il credito a terzi;. b) la cessione del credito di imposta per l’importo corrispondente alla detrazione spettante, alle banche o intermediari finanziari. (Proiezioni di Borsa)