Multe al Codice della Strada: quando il Prefetto applica rigorosamente la legge, la interpreta correttamente e annulla il verbale

La Prefettura di Brindisi archivia per l’omessa comunicazione dei dati del conducente perché pende ricorso a quello principale per la velocità contestato con autovelox
lecce , (informazione.it - comunicati stampa - economia)

Perché ricorrere sempre innanzi al Giudice di Pace quando è il Prefetto che in via amministrativa può archiviare il verbale se illegittimo? Purtroppo non è sempre così perché ancora troppe volte le Prefetture continuano a  ritenere corrette le multe e rigettare i ricorsi gerarchici nonostante palesi illegittimità nei procedimenti di emissione e contestazione delle violazione al Codice della Strada da parte degli enti accertatori, così uniformandosi alle scelte scellerate di troppe amministrazioni che utilizzano ausili elettronici per sanzionare a raffica gli automobilisti e fare cassa.

Non sempre però accade questo e sovente possiamo riscontrare che vi sono Uffici Territoriali del Governo che valutano attentamente le difese dei ricorrenti e sono pronti ad archiviare i ricorsi. È accaduto recentemente a Brindisi dove l’ufficio adibito ha ritenuto dover archiviare un ricorso avverso un verbale per l’articolo 126 bis del Codice della Strada, ossia per l’omessa comunicazione dei dati della patente di guida, perché il comando accertatore aveva ritenuto erroneamente di doverlo contestare e notificare nonostante pendesse ricorso a quello principale per violazione delle norme relative alla velocità già rilevato con autovelox.

Si legge, infatti, nel decreto di archiviazione del Prefetto di Brindisi “che i motivi di ricorso sono tali da far propendere per l’accoglimento dello stesso con conseguente improcedibilità dell’accertamento sanzionatorio, in quanto la violazione oggetto del verbale impugnato è stata contestata nonostante la sospensione dei termini di presentazione della comunicazione dati del conducente, per aver l’interessato proposto opposizione amministrativa avverso la violazione di cui all’art. 142 del CDS”.

Un provvedimento che per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, dovrebbe essere da esempio per tutti gli uffici prefettizi del territorio nazionale abilitati alla verifica e esame dei ricorsi al Codice della Strada affinché non continuino ad essere dei meri “notai” dei rapporti delle autorità accertatrici che sono sempre pronti a insistere per il rigetto dei ricorsi, ma recuperino il ruolo indispensabile di enti deputati al controllo della legittimità della contestazione e notificazione dei verbali al codice della strada, così da evitare l’onerosa attivazione di procedimenti giudiziari che, oltreché a comportare degli aggravi economici dovuti ai costi di difesa, quasi sempre irripetibili, ingolfano gli uffici del giudice di pace e che, il più delle volte, come quella in esame, potrebbero essere ultronei e dispendiosi per le tasche dei cittadini.

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