Il disabile va tutelato. Il servo-scala si può installare anche senza il consenso di tutti i condòmini.

Il condòmino disabile può installare l'impianto di servo-scala a sue spese, anche se gli altri condòmini non sono d'accordo.
Bari, (informazione.it - comunicati stampa - politica e istituzioni) In materia di barriere architettoniche, l’art. 2, comma 2, della Legge n. 13/1989 prevede una forma di autotutela che consente al portato di handicap di superare il rifiuto del Condominio e di installare a sua spese i c.d. impianti provvisori, del tipo servo-scala o altre strutture mobili, ovvero di modificare l’ampiezza delle porte d’accesso.
Ai fini dell’installazione del dispositivo antibarriera è necessaria la presenza di un soggetto residente portatore di handicap, anche in funzione della erogazione di contributi pubblici. Tuttavia, se l’installazione in autotutela è strettamente legata alla persona affetta da minorazione, non altrettanto può dirsi dell’uso del dispositivo, che può servire contemporaneamente altri soggetti che vivono nel medesimo condominio. Infatti, la funzione antibarriera del dispositivo – realizzata con il contributo pubblico – non viene meno con la persona nel cui interesse il dispositivo stesso è stato installato.
È questo il principio espresso dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3858 del 26 febbraio 2016. La Corte sottolinea che la normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche persegue un interesse generale alla accessibilità agli edifici, che va oltre i diritti e le esigenze del singolo disabile.
Nella fattispecie la suprema Corte ha respinto la domanda proposta da un condòmino, che chiedeva al disabile nel cui interesse era stato installato il servoscala – nel frattempo deceduto – di collocare sul pianerottolo di sua pertinenza il relativo seggiolino dopo l’uso. La presenza dello stesso seggiolino determinava, a suo dire, una riduzione del diritto all’uso della scala condominiale.
I giudici di legittimità hanno confermato la sentenza del tribunale, che aveva invece accertato che l’ingombro provocato dal seggiolino del servo scala riguardava, in realtà, soltanto gli ultimi tre-quattro gradini della scala. Creava dunque una limitazione del tutto tollerabile del diritto del ricorrente al pari uso della scala comune.
La parte più interessante della sentenza in commento riguardail passaggio in cui si sofferma sulla “funzione antibarriera” degli impianti come quello in esame. Questi impianti, seppur installati su iniziativa del singolo disabile, svolgono una funzione sociale costituzionalmente tutelata che va oltre gli interessi del singolo, a beneficio di tutti i condòmini.
A stimolare le riflessioni degli Ermellini è proprio il condòmino ricorrente, che aveva eccepito la nullità della sentenza di merito, in quanto pronunciata a favore degli eredi del disabile che aveva installato il servo scala. Gli eredi, secondo il ricorrente, non avevano titolo a stare in giudizio, perché si fa riferimento ad un diritto personalissimo, legato alla condizione di portatore di handicap, che si è estinto con il decesso del disabile.
Al contrario, la Cassazione ha escluso la configurabilità di un “diritto personalissimo” all’uso dell’impianto, confermando l’interesse ad agire degli eredi del disabile.
Nella sentenza si sottolinea infatti “la finalità pubblicistica sottesa alla normativa in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, espressione a sua volta del principio di solidarietà, che consente di ritenere irrilevante, ai fini della installazione di dispositivi inamovibili di accesso negli edifici, l’esistenza di condomini disabili (Cass., sez. 2^, sentenza n. 18334 del 2012 in materia di ascensore)”. Per la Corte, ciò “impedisce di configurare il diritto al mantenimento e all’uso dei dispositivi cosiddetti provvisori, ove già installati, come diritto personale ed intrasmissibile del condomino disabile, che si estingue con la morte dello stesso. La normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche persegue infatti, attraverso la tutela dell’interesse particolare dell’invalido, un interesse generale alla accessibilità agli edifici”
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