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R.I.A. Maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità - La decisione della Corte Costituzionale

Il computo dell’anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA (per il raggiungimento dei 5, 10, 20 anni di anzianità di servizio) non si ferma al termine del 31 dicembre 1990 (come la L. 388/2000 “Legge finanziaria 2001” ha voluto intendere) ma comprende anche Il periodo di proroga del triennio 1991-1993, come previsto dal D.L. n. 384 del 1992.
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La Corte Costituzionale  con la sentenza del 11 gennaio 224 n.4  dichiarando l’incostituzionalità dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», mette fine ad una controversia giuridica durata più di venti anni, riconoscendo il diritto agli aumenti legati all’anzianità di servizio che dovranno essere percepiti anche dal 1991 al 1993 per quei dipendenti che avevano presentato vari ricorsi per vedersi riconoscere  gli aumenti di stipendio riferiti agli anni dal 1990 al 1993. Alla luce di questa sentenza verificheremo, in tempi brevi,  con il nostro responsabile del CTS settore Giuridico Avv. Angelo Vittorio Giunta se questo dispositivo potrà essere esteso anche a tutti gli altri dipendenti che ne faranno richiesta ma che a suo tempo non hanno fatto ricorso. Leggi la sentenza su www.eius.it

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